Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16772 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS) rappresentata e difesa da se

medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata ex lege in ROMA

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS)

dell’Amministratore Rag. R.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CECCON FRANCO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 17229/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CARESTIA Antonietta che lette le conclusioni, del precedente

Consigliere relatore Parziale, nulla oppone.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

– la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:

“Il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dall’odierna ricorrente, avvocato P.M., nei confronti del condominio di (OMISSIS). La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto.

La Corte di cassazione, seconda sezione, con l’ordinanza oggi impugnata per revocazione, dichiarava inammissibile il ricorso dell’avvocato P., sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. sia perchè il ricorso risultava tardivo.

La ricorrente impugna per revocazione la suindicata sentenza, sostenendo l’insussistenza della violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e l’erronea valutazione in ordine alla tardività del ricorso.

Resiste con controricorso l’intimato condominio.

l ricorso appare inammissibile, sia perchè i motivi non sono accompagnati dal necessario quesito di diritto, sia perchè i vizi denunciati riguardano il primo l’errata interpretazione e applicazione del citato art. 366 bis da parte della Corte (non dovendo tale norma trovare applicazione secondo la ricorrente), e il secondo l’errata valutazione della regolarità della notifica della sentenza della Corte d’appello sempre all’odierna ricorrente ai fini della affermata tardività del ricorso. Al riguardo sostiene che la notifica della sentenza doveva essere eseguita nei suoi confronti (difensore di se stesso anche in tale fase del giudizio) non a mezzo dell’agente postale, ma tramite l’ufficiale giudiziario. Anche in questo caso l’errore non appare revocatorio”;

– la ricorrente e il resistente condominio non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

– il collegio concorda con quanto ha osservato il relatore, a proposito sia dell’assenza di quesiti di diritto che concludano l’illustrazione dei motivi di ricorso, sia della natura di errores in iudicando dei presunti vizi denunciati, inidonei come tali a costituire ragione di revocazione della sentenza impugnata;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese di giudizio, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di giudizio, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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