Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16772 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16772

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14710/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Itermar S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Beltrami,

con domicilio eletto in Roma, via Gian Battista Vico, n. 1, presso

lo studio dell’Avv. Lorenzo Prosperi Mangili;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia – Romagna, n. 37/20/11 depositata il 18 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con due mezzi, nei confronti della Itermar S.r.l. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. dell’Emilia – Romagna ha accolto l’appello della contribuente ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento nei suoi confronti emesso, con riferimento all’anno d’imposta 2005, per maggiori ritenute Irpef non effettuate o non versate – per un totale di Euro 19.013,00, oltre sanzioni e interessi – e ciò in ragione della mancata indicazione delle aliquote applicate;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto dirimente la mancata indicazione dell’aliquota applicata, omettendo di considerare che il contribuente era stato comunque posto in condizioni di risalire ad essa, grazie alle indicazioni comunque contenute nell’atto;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo i giudici d’appello omesso di spiegare per quale motivo la mancata indicazione delle aliquote costituisse ostacolo all’esercizio del diritto di difesa del contribuente, tenuto conto che queste sono previste da norme di legge, peraltro espressamente indicate nell’atto impugnato;

considerato altresì che, con il proposto controricorso, la società contribuente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto;

che in subordine la stessa ha riproposto i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (errata qualificazione dei rapporti in relazione ai quali si contesta la mancata effettuazione delle ritenute; violazione del divieto di duplicazione d’imposta), rimasti assorbiti, nella decisione impugnata, per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso;

che la controricorrente ha altresì eccepito l’esistenza di giudicato esterno, asseritamente idoneo a spiegare effetto preclusivo nella presente controversia: giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla C.T.R. dell’Emilia – Romagna tra le stesse parti con riferimento all’anno d’imposta 2004, con la quale era stato accolto il ricorso della contribuente in ragione della mancata indicazione delle aliquote d’imposta nell’avviso impugnato;

ritenuto che è infondata la preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione, proposto in data 5/6/2012, per essere il termine per impugnare – giusta quanto rimarcato in premessa dalla ricorrente – sospeso fino al 30/6/2012, a norma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per le “liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro”;

che invero – dovendo tale limite di valore essere determinato, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, (nel testo vigente ratione temporis), con riferimento all'”importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato” (giusta quanto espressamente disposto, con rimando per l’appunto a detta previsione, dal medesimo D.Lgs., art. 17 – bis, comma 3, disposizione cui è teleologicamente correlata quella di cui al D.L. cit., art. 39, comma 12, circa la sospensione dei termini per impugnare) – all’ambito di applicazione di detta norma deve essere ricondotta anche la controversia de qua, in quanto relativa a tributi che, al netto di sanzioni e interessi, siccome espressamente accertato in sentenza e secondo quanto del resto è incontestato tra le parti, risultano di importo pari ad Euro 19.013,00;

ritenuta altresì l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno pure opposta dalla contribuente;

che occorre al riguardo rammentare che, secondo il noto principio affermato da Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916, l’autonomia dei periodi d’imposta e l’indifferenza, per le imposte sui redditi, della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, il giudicato può trovare spazio in materia tributaria solo ove riguardi “gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”, non anche invece con riferimento “ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili)”;

che nel caso in esame è alla seconda categoria che va evidentemente ricondotto il fatto oggetto di accertamento nel separato giudizio, essendo questo rappresentato a ben vedere dal contenuto formale del (diverso) avviso di accertamento per quell’anno emesso;

che non può invece certamente attribuirsi effetto preclusivo alla mera valutazione giuridica, astratta dal diverso fatto storico cui essa attiene, in quell’occasione espressa dal giudice di merito circa le conseguenze della mancata indicazione in quell’atto delle aliquote d’imposta applicata;

ritenuto che, ciò posto, è fondato il primo motivo di ricorso;

che, con riferimento alla questione da essa posta, ritiene questo collegio di dover dare continuità al principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di imposte sui redditi, in relazione ad imposte ad aliquota unica, il precetto normativo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, relativo ai contenuti obbligatori dell’avviso di accertamento, deve ritenersi soddisfatto anche con la sola indicazione – nella specie presente, secondo quanto incontestatamente ricavabile dagli atti – dell’imponibile e dell’imposta liquidata, considerata la semplicità con la quale, in presenza di quegli elementi, il contribuente può risalire alla aliquota applicata. Del tutto irrazionale sarebbe, infatti, un’interpretazione della norma che facesse discendere da una omissione puramente formale, perchè assolutamente priva di rilievo sostanziale, la nullità dell’accertamento, prevista, invece, laddove l’atto impositivo presenti ben più rilevanti carenze (Cass. 21/04/2011, n. 9195);

che in accoglimento della esposta censura, la sentenza impugnata va pertanto cassata, rimanendo assorbito l’esame del secondo motivo, e la causa va rinviata al giudice a quo, per l’esame dei motivi d’appello rimasti assorbiti.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA