Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16771 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MENICACCI STEFANO;

– ricorrente –

contro

V.M.L. C.F. (OMISSIS), C.V.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 70, presso lo studio dell’avvocato PICCIRILLO CARLO,

che li rappresenta e difende;

A.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato CASTRICHELLA DARIO, che io rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1696/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Mauro Longo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Menicacci Stefano difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. S.N. chiedeva ed otteneva dal pretore di Roma ingiunzione per L. 5.839.000 nei confronti di C.V., in relazione all’assistenza legale prestata a favore del predetto nelle controversie tra lo stesso e la SETEC srl e contro D.B.A. e la New Hampshire insurance company, non avendo ricevuto alcun compenso al riguardo.

Analoga richiesta, per l’importo di L. 6.000.676 avanzava il legale nei confronti dello stesso C. e di V.M.L., relativamente ad una controversia nei confronti di S. D. e della Toro assicurazioni; la istanza veniva accolta dallo stesso Giudice.

Gli ingiunti proponevano tutti opposizione e i relativi giudizi, venivano riuniti nella resistenza dello S., mentre veniva separata la causa tra il C., che lo aveva chiamato in giudizio quale altro cliente del predetto legale nella causa contro il D.B. ed Altra, e A.R..

Medio tempore, lo S. aveva comunicato alle controparti di essere stato sospeso dall’esercizio della professione, per cui gli opponenti con atto di riassunzione chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio.

Con sentenza del 2001, il Tribunale di Roma disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio avanzata dall’ A. e, revocati i decreti ingiuntivi, accoglieva parzialmente le opposizioni e riduceva l’importo richiesto, regolando le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo S., cui resistevano il C. e la V. che a loro volta proponevano appello incidentale; la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3.3/14.4.2005, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’incidentale, regolando le spese.

Osservava la Corte capitolina che la notifica della riassunzione era nulla ma non inesistente e che la nullità era stata sanata dalla costituzione dello S.; quanto al merito, le ragioni addotte dall’appellante principale non avevano pregio in ragione degli elementi acquisiti al processo.

Doveva essere invece accolto l’appello incidentale delle controparti, atteso che il valore della controversia era indeterminato; che gli onorari erano stati calcolati applicando i massimi tariffari; che il vantaggio patrimoniale derivato si avvicinava piuttosto ai minimi dello scaglione; che le prestazioni professionali rese non risultavano di particolare complessità, per cui l’importo da liquidarsi doveva essere ridotto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, lo S.; resistono, con separati controricorsi, V. e C. con unico atto e A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164, 291, art. 307 u.c. e art. 305 c.p.c., e vizio di motivazione. Rileva sul piano processuale il ricorrente che la sentenza impugnata ha sancito la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione ed ha ritenuto tale nullità sanata dalla avvenuta costituzione dello S..

Si evidenzia peraltro che tale costituzione è avvenuta solo con la comparsa conclusionale e al solo scopo di eccepire la tardività della riassunzione. Si assume che in conseguenza di tanto si sarebbe avuta estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, attesa la dichiarata nullità della notifica della stessa e, conseguentemente, l’inosservanza da parte del giudice, dell’obbligo di rilevare la tardività della riassunzione.

Questa Corte ritiene che la ritenuta nullità della notifica sia statuizione con propria autonomia, atteso che in ragione della stessa si è statuito che solo l’avvenuta costituzione del convenuto aveva prodotto sanatoria del vizio riscontrato; consegue da ciò che la nullità della notifica, non oggetto di impugnazione da parte di alcuno, sia passata in giudicato con conseguente inibizione a riesaminare la sussistenza o meno della nullità riscontrata.

Ciò posto, non è contestato che lo S. si sia costituito in giudizio solo con la comparsa conclusionale, ad istruttoria chiusa e al solo fine di eccepire l’estinzione del giudizio per tardività nella riassunzione.

Su tali basi, appare conseguente che la costituzione del ricorrente con le modalità descritte non possa essere considerata idonea a sanare la ritenuta nullità della notifica, atteso che la estinzione del giudizio per inosservanza del termine di legge per la riassunzione deve essere eccepita e pertanto lo S. non aveva altro modo per far valere tale vizio.

Devesi dunque concludere che la sentenza impugnata va cassata laddove ha ritenuta sanata la ritenuta nullità della notifica dell’atto di riassunzione, in ragione del tempo e delle modalità della costituzione quali ampiamente descritti e non contestati.

L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento degli altri;

peraltro, attesa la assoluta consequenzialità della tardività della riassunzione, questa Corte, può, giudicando nel merito, dichiarare l’avvenuta estinzione del processo per tardività della riassunzione.

L’assoluta peculiarità del caso di specie consente la compensazione delle spese relativamente all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.

Cassa e, giudicando nel merito, dichiara estinto il processo per tardiva riassunzione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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