Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16771 del 14/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 14/06/2021), n.16771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24116-2019 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONINO PRIOLO;
– ricorrente-
contro
UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 6,
presso lo studio dell’avvocato VIVIANA DEL PRETE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DANIELE BANCILHON;
– controricorrente –
contro
R.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 472/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata l’11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI
CHIARA.
Fatto
RILEVATO
che:
N.A. conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria R.M. e Ufficio Centrale Italiano (UCI) per chiedere il risarcimento dei danni derivatile da un sinistro stradale. Il Tribunale condannava solidalmente i convenuti a pagare all’attrice la somma di Euro 3553,61 oltre accessori.
N.A. proponeva appello, cui resisteva UCI.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 luglio 2018, rigettava il gravame.
N.A. ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difeso con controricorso UCI.
Diritto
RITENUTO
che:
II ricorso si articola in tre motivi.
Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione “su un punto decisivo” in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione della L. n. 111 del 1988, artt. 20, 22 e 23, nonchè degli artt. 2043 e 2054 c.c.
Il terzo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione in ordine alla percentuale di concorso di colpa, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I primi due motivi concernono in realtà la medesima questione per cui possono essere vagliati congiuntamente.
Essi patiscono una evidente inammissibilità perchè assumono, quale presupposto di fatto, che il veicolo coinvolto nel sinistro fosse privo delle cinture di sicurezza posteriori: si è dinanzi, quindi, ad un elemento fattuale che non sarebbe stato accertato dal giudice di merito e non accertabile da questo giudice di legittimità in difetto di rituale denuncia di vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il primo motivo, infatti, applica il paradigma del mezzo offerto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel previgente testo -.
Il terzo motivo è direttamente fattuale, in quanto verte sull’incidenza che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., avrebbe avuto l’utilizzazione delle cinture di sicurezza. Anch’esso, dunque, patisce inammissibilità.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 900, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021