Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16771 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12174/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Molise, n. 29/02/11 depositata il 28 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dei 20 aprile

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che – in controversia relativa all’impugnazione proposta da M.G. degli avvisi di accertamento con cui sono stati determinati con metodo induttivo, a fini irpef, Iva e Irap, i maggiori ricavi da esso conseguiti negli anni 2000 e 2001 -la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello del contribuente ritenendo, da un lato, nulla la sentenza di primo grado, per essersi limitata a richiamare analoga controversia promossa da “altri soggetti ricorrenti e risolta in senso sfavorevole ai ricorrenti stessi”, dall’altro, nel merito, insufficienti gli elementi posti dall’Ufficio a base dell’accertamento, con rimando alla verifica operata dalla Guardia di Finanza;

che avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi;

he l’intimato non ha svolto difese nella presente sede;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere, da un lato, omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello in quanto carente di specifici motivi di doglianza rivolti contro la sentenza di primo grado, ma piuttosto risolventesi nella mera riproposizione di censure direttamente riferite agli avvisi di accertamento e, dall’altro, per avere stigmatizzato la decisione di primo grado in quanto motivata con riferimento ad altra pronuncia, senza che in tal senso fosse stata sollevata alcuna censura da parte dell’appellante;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce, inoltre, violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c) e d), e degli artt. 2697, 2699 ss. e 2727 ss. c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. posto a base della decisione l’affermazione secondo cui “il giudice non può giudicare rettamente soltanto sulla base di un supposto riferimento probatorio”, senza spiegare se intendesse far riferimento alle altre sentenze richiamate dal primo giudice a fondamento della decisione ovvero al p.v.c. richiamato dall’accertamento e, in questo secondo caso, per avere immotivatamente escluso rilevanza probatoria al verbale redatto dalla Guardia di Finanza, idoneo a fornire validi indizi per i fatti direttamente riscontrati dai verificatori e le dichiarazioni dagli stessi raccolte;

ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il mancato rilievo della inammissibilità dell’appello perchè non assistito da motivi specifici di impugnazione;

che occorre invero rilevare che il requisito di specificità dei motivi di appello deve essere riguardato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza appellata (cfr. Cass. 10/02/2017, n. 3593), con la conseguenza che – essendosi quest’ultima limitata, nel caso di specie, come del resto evidenziato anche dai giudici d’appello, al mero richiamo dì altri precedenti analoghi, decisi “in senso sfavorevole ai ricorrenti” – l’appello del contribuente, in quanto mirato a riproporre argomentazioni difensive inevitabilmente trascurate, peraltro attraverso la premessa doglianza per l’appunto riferita a detta loro obliterazione, soddisfa il requisito dettato dalla invocata norma processuale, proponendo esso in tal modo un contenuto censorio che, in tale contesto, non può non considerarsi specificamente mirato a contrastare siffatto nucleo decisorio della pronuncia appellata;

che il detto motivo è poi inammissibile nella parte in cui deduce vizio di extrapetizione per avere il giudice d’appello rilevato una nullità (derivante per l’appunto dalla suesposta impostazione motivazionale) non dedotta con l’atto d’appello, trattandosi invero di affermazione di rilievo non fondante la decisione di secondo grado, la quale poggia comunque sulla autonoma e dirimente ratio decidendi rappresentata dalla ritenuta insufficienza degli elementi posti dall’Ufficio a base dell’accertamento;

ritenuto che è invece fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte, di rilievo preliminare, in cui denuncia (in termini ampiamente rispettosi dei requisiti di specificità e autosufficienza) vizio di motivazione;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato; il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legarne tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. 12/11/1997, n. 11198).

che nella specie la motivazione della decisione impugnata si risolve, nel merito, in affermazioni palesemente generiche (quali quelle secondo cui: gli elementi indicati dall’Ufficio “non bastano al giudice, per esprimere una sentenza conforme al diritto”; “al giudice occorrono, oltre all’entità numeriche, fatti ad elementi oggettivi, che possano lasciarlo tranquillo nell’esprimere un giudizio”; “questi elementi non si recavano nelle riflessione dell’ufficio”), senza tuttavia alcuna specifica indicazione di quali siano gli elementi cui sono riferite tali valutazioni negative, nè tantomeno delle ragioni per cui essi devono ritenersi insufficienti ai fini della operata rettifica;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, restando assorbito l’esame degli ulteriori motivi di critica.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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