Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16771 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARETTI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15497-2015 proposto da:

FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA’ ETICA, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato

FORNARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALVIGINI PAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VENETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2051/2014 della COMM. TRIB. REG. del Veneto,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 2051/22/14, depositata in data 11 dicembre 2014, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate ne aveva disposto la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS per insussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

4. parte ricorrente ha successivamente depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con contestuale accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate e concorde richiesta di compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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