Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16770 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Angelo Mascolo,

elettivamente domiciliato nello studio del dott. Fabrizio Corallo in

Roma, vicolo Orbitelli, n. 2;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dagli AVV. Domenico Dall’Aere e Giuseppe

D’Agnelli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Salvatore Pasculli

in Roma, via Aniene, n. 14 (studio legale Sciumè ed Associati);

– controricorrente –

e contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CANOSA-LOCONIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Lazzaro Di

Trani, elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell’Avv. Lucio

Valerio Moscarini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 412 del 9 maggio

2006.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udifco il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’estinzione del processo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Tribunale di Trani, con sentenza in data 10 aprile 2003, in accoglimento della domanda proposta da M.S. contro C.V. e nel contraddittorio con la Banca di credito cooperativo di (OMISSIS), ritenuta fondata la domanda di simulazione del contratto di vendita sia nella parte relativa al prezzo indicato sia nella parte relativa al relativo fittizio pagamento a saldo, condannò il C. al pagamento della somma di Euro 43.898,84, oltre accessori;

che la Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 maggio 2006, ha rigettato il gravame del C.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 giugno 2007;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, il M. e la Banca di credito cooperativo.

Considerato che con atto notificato il 10 giugno 2010 a S. M. e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 giugno 2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;

che alla rinuncia ha aderito il controricorrente M.;

che, pertanto, il processo, nei rapporti tra il ricorrente ed il controricorrente M., deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;

che l’atto di rinuncia non è stato tuttavia notificato nè comunicato alla controricorrente Banca di credito cooperativo;

che a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876);

che, pertanto, il ricorso nei confronti della Banca deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla Banca controricorrente vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia nei rapporti tra C.V. e M.S.;

– dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Banca di credito cooperativo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Banca controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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