Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16770 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Avv. M.F., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. DE LUCA De Luca, per legge
domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione,
Piazza Cavour;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina depositata il 15 maggio
2009.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10
giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso con possibilità di rimessione nei
termini.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. M.F. ha chiesto alla Corte di assise di Messina la liquidazione dei compensi, quantificati in euro 197.842,50, oltre accessori, per l’attività prestata, quale difensore di fiducia dell’imputato G.D., ammesso al programma speciale di protezione;
che la Corte di assise, con provvedimento depositato in data 4 giugno 2008, ha liquidato in favore della ricorrente la somma di euro 48.467,83, oltre IVA e CAP, rimborso di spese vive e maggiorazione del 10%;
che avverso detto provvedimento l’Avv. M. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
che il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, all’esito di un procedimento svoltosi secondo il rito della volontaria giurisdizione, con ordinanza depositata il 15 maggio 2009 e successivamente comunicata, ha rigettato l’opposizione;
che per la cassazione di detta ordinanza l’Avv. M. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 30 giugno 2009;
che il ricorso è affidato a cinque motivi, i quali – privi del conclusivo quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denunciano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161) che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato ad alcuno e non essendo i motivi di impugnazione accompagnati dalla formulazione del prescritto quesito;
che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010