Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16770 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16475-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO INVASO LENTINI SOCIETA’ CONSORTILE A RL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2010 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 128 del 26 aprile 2010 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, annullava due cartelle di pagamento emesse a carico della società contribuente per recupero di IVA, ILOR e ritenute alla fonte relative agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 che la contribuente non aveva provveduto a versare una volta cessato il periodo di sospensione dei termini di versamento delle imposte di cui aveva goduto in quanto società avente sede nella provincia di Catania, interessata dagli eventi sismici dell’anno 1990.

La sentenza impugnata accertava e dichiarava la tardività della notifica delle cartelle, avvenuta il 30 giugno 2006, sostenendo che il termine di decadenza per la notifica, tenuto conto degli anni di imposta (dal 1990 al 1992), era spirato, alla stregua della disciplina dettata dal D.L. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, alla data del 31 dicembre 1997, ma era spirato anche nell’ipotesi di applicazione del termine decennale.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, in base al quale i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che aveva interessato la provincia di Catania, nel cui territorio ha sede la società contribuente, potevano “regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002” (comma 1), oppure mediante rateizzazione “fino ad un massimo di dodici rate semestrali” (comma 2), mentre le iscrizioni a molo delle somme dovute da quei contribuenti e non versate, potevano essere recuperate “mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata” (comma 3, così come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 52).

1.1. La difesa erariale sostiene che in base a tale disciplina, mai abrogata, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, emesse a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme non pagate dalla società intimata, andava a scadere il 31 dicembre 2009 (cioè il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del 2008, diescadenza della dodicesima rata semestrale calcolata dal termine del 15 dicembre 2002, fissato al primo comma della citata disposizione) e che, quindi, avevano errato i giudici di appello nel ritenere che sulle predette disposizioni agevolative per i soggetti colpiti da eventi calamitosi, costituente lex specialis, prevalesse la normativa generale di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005.

2. Il primo motivo è infondato.

3. E’ orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo. La disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3 prevede, infatti, un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal cit. articolo, comma 1; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002 (nella specie, già dal 31.12.1997) l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione; come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito in base ad un’applicazione retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 ter non specificamente censurata nel ricorso e, comunque, conforme all’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 26104/05, 1435/2006, 4745/2006, 16826/2006 (cfr. Cass. sez. 6 – 5, ord. n. 16074 del 2014; id. ord. n. 7274 del 2014 e n. 866 del 2016).

4. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che i giudici di appello avevano omesso di esplicitare le ragioni per le quali avevano ritenuto applicabile la normativa generale di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, e non invece quella speciale di cui alla L. n. 388 del 2000, e per le quali avevano ritenuto applicabile la sospensione dei termini al solo contribuente e non anche all’Amministrazione finanziaria.

5. Il motivo è inammissibile posto che lo stesso si risolve nella prospettazione non di un vizio logico di motivazione, come dedotto dalla ricorrente, ma di una violazione di legge e, segnatamente dell’erronea applicazione da parte del giudice di merito di norma ordinaria (e cioè del citato D.L. n. 106 del 2005), oltre che costituzionale (art. 3 Cost.) in termini, Cass., sez. L, n. 26307 del 2014, secondo cui “il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, poichè il ricorrente è tenuto, in ogni caso, a prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e ad indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione”.

6. In assenza di costituzione dell’intimato non può farsi luogo a liquidazione di spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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