Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16770 del 06/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. TINARETTI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5877-2012 proposto da:
FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA’ ETICA ONLUS, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTISSIMI APOSTOLI 81, presso lo studio
dell’avvocato FORNARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALVIGINI PAOLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM. TRIB.R EG. Del Veneto,
depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/02/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. la Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 5/14/11, depositata il 13 gennaio 2011, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento IVA relativa all’anno d’imposta 2005;
2. il ricorso è affidato a quattro motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
4. parte ricorrente ha successivamente depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con contestuale accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate e concorde richiesta di compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020