Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1677 del 27/01/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 1677 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
sentenza
SENTENZA
in arma semplificala
sul ricorso proposto da:
PAGANI Carlo e PAGANI Giuseppe Benedetto, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avv. Gian Michele Uggè, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Massimo Serra in Roma, via Del Consolato, n. 6;
–
ricorrenti
–
contro
IMPRESA EDILE Ing. Rossini e C. s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Davide Epicoco, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani, n. l;
– controricorrente –
9 81723
Data pubblicazione: 27/01/2014
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 19 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
uditi gli Avv. Massimo Serra e Daniele Manca Bitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto
che con atto di citazione notificato in data 13
ottobre 1988 Carlo Pagani e Giuseppe Benedetto Pagani convennero in giudizio l’Impresa edile Ing. Rossini & C. s.r.l. e,
assumendo di avere versato alla convenuta la somma complessiva
di lire 138.000.000 quale corrispettivo dell’acquisto
dell’unità immobiliare sita in Cerro al Lambro, via Pascoli,
n. 18, a fronte del minor costo dell’unità abitativa, già determinato in lire 102.000.000, e successivamente incrementato
a lire 106.650.000, chiesero la restituzione dell’importo di
lire 31.257.000, in quanto somma non dovuta e indebitamente
percepita dalla convenuta;
che si costituì la convenuta, resistendo e rilevando, in
particolare, che l’importo richiesto in restituzione era da
imputare ad una serie di migliorie commissionate dagli attori
all’impresa subappaltatrice (Impresa di Costruzioni Rossini
Ing. Dario);
Giusti;
che il Tribunale di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria 1’11 maggio 2006, condannò la
convenuta a restituire agli attori in solido la somma di lire
31.257.000, oltre accessori;
marzo 2012, ha accolto il gravame della società e, in totale
riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda
dei Pagani, e ciò sul rilievo che il pagamento della somma di
cui era stata chiesta la restituzione “non risulta essere stato effettuato a mani di un soggetto collegato alla società ora
appellante, né risulta che colui che ha riscosso l’assegno in
parola (Dario Rossini) abbia poi accreditato la somma alla società stessa”;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
i Pagani hanno proposto ricorso, con atto notificato il 6 novembre 2012, sulla base di un motivo;
che la società intimata ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che il ricorso è improcedibile;
che gli stessi ricorrenti hanno dato atto, nel testo del
ricorso (pag. 2), che la sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 19 marzo 2012, è stata ad essi notificata in data
23 luglio 2012;
3
che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 19
che, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato la copia autentica della sentenza, ma senza la relata di notifica;
che trova applicazione il principio secondo cui la previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod.
entro il termine di cui al primo comma della stessa norma,
della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione a tutela
dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione,
il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza,
è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve: sicché nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza Impugnata gli
è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica
della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il
ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile,
restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità
soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la
relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372
cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il
termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e
dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità,
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia
con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo
d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che
liquida in
complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre
ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.
dell’impugnazione (Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005);