Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1677 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 26/01/2021), n.1677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18557/2017 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 50, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentato e difeso

dagli avvocati GHERARDO MARONE, FRANCESCO MARONE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO

II”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domiciliano ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 126/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2017 R.G.N. 2232/2013.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza resa pubblica 18/1/2017 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, da R.L., medico iscritto al corso di specializzazione in urologia, volte a conseguire l’adeguamento dell’ammontare della borsa di studio percepita durante il corso di specializzazione relativo agli anni accademici 1999/2000 – 2003/2004, in attuazione della direttiva 93/16 CEE.

A fondamento del decisum la Corte distrettuale, per quanto ancora qui rileva, osservava che: la direttiva 93/16/CEE, al pari delle direttive 75/362 e 363 nonchè 76/82/CEE, non aveva il carattere della auto esecutività, in quanto priva della indicazione della amministrazione tenuta al pagamento e della misura della retribuzione, della quale era definito unicamente il profilo di adeguatezza; la direttiva aveva quale obiettivo fondamentale la garanzia del diritto di stabilimento e cioè la possibilità di svolgere la libera prestazione della attività di medico da parte dei cittadini dell’Unione in possesso di titoli e diplomi comprovanti una formazione specifica nei paesi di origine; solo in tale ambito poteva definirsi innovativa, avendo garantito per la prima volta il reciproco riconoscimento dei titoli di specializzazione acquisiti nei rispettivi Stati.

Da ciò conseguiva che il D.Lgs. n. 368 del 1999, non era “norma nazionale di attuazione della direttiva in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi di area medica” e che non era configurabile “l’illegittimo ritardo dello Stato Italiano, con la legge in questione e successivi decreti attuativi nel provvedere in ò modo specifico alla disciplina strutturale, retributiva e previdenziale degli specializzandi medici”. Tanto valeva “ad escludere il diritto dell’appellante ad ottenere, quale forma di risarcimento in forma specifica, l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368 del 1999, rappresentando tale modalità un’applicazione diretta, rispetto alla quale il R. non vanta un diritto soggettivo pieno, della normativa comunitaria che si assume violata”. Nè l’inadeguatezza della retribuzione spettante ai borsisti poteva ritenersi rivelata a posteriori, dalla circostanza che fosse stata significativamente aumentata per gli specializzandi a far tempo dall’anno accademico 2006-2007, non avendo tale disciplina violato alcuna direttiva comunitaria in tema di trattamento economico dei medici che frequentano corsi di specializzazione.

Avverso tale decisione R.L. ha interposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Università degli Studi di Napoli Federico II.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione della Direttiva n. 93/16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dal giudice del gravame – secondo cui dalle direttive comunitarie non autoesecutive, non discendono obblighi di adeguamento per gli Stati membri – in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, così come verificatosi nella specie, sorge il diritto al risarcimento dei danno in ragione dell’inadempimento dell’obbligazione gravante ex lege sullo Stato.

La direttiva contiene, invero, un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso, di remunerare in modo adeguato il periodo di formazione specialistica, ed alla Corte di merito spettava il compito di interpretare il diritto interno in conformità agli scopi e agli obiettivi della direttiva.

2. Il secondo motivo prospetta, del pari, violazione della Direttiva n. 93/16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte d’Appello per aver qualificato tale Direttiva alla stregua di un testo unico compilativo, privo di portata innovativa, al cui interno erano confluite le Direttive 75/362/ CEE, 75/363/CEE, nonchè la Direttiva 82/76/CEE che, modificando quelle precedenti, prevedeva fra l’altro un’adeguata remunerazione del periodo di formazione specialistica dei medici; tali direttive, al momento della entrata in vigore della 93/16/CEE, erano già state attuate nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 257 del 1991: di qui l’irrilevanza del tardivo recepimento della direttiva del 1993, che nulla avrebbe aggiunto a quanto stabilito dal D.Lgs. n. di recepimento della Direttiva del 1982.

Si osserva per contro, che il D.Lgs. n. 368 del 1999 ha dato attuazione alla Direttiva 93/16 CEE definendo un nuovo quadro normativo dei rapporti fra le strutture universitarie ed i medici in formazione specialistica, più favorevole per questi ultimi.

Tuttavia, tale D.Lgs. avrebbe illegittimamente differito nel tempo l’efficacia delle norme relative al “contratto di formazione specialistica”, per cui a tutti coloro che avevano frequentato le scuole di specializzazione dell’area medica nel periodo ricompreso fra l’entrata in

vigore del D.Lgs. n. 368 del 1999, all’anno accademico 2006/2007 era stato illegittimamente applicato il trattamento di minor favore previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991. In tal senso si deduce che la complessa modalità attuativa della direttiva 1993, viola i principi generali del diritto comunitario enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

– 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, non sono fondati.

Giova rammentare che il complesso quadro normativo di riferimento, come compiutamente richiamato da parte ricorrente, è stato ritenuto, con condivisibile approccio, non idoneo ad integrare alcuna violazione della Direttiva 93/16/CE e alla Direttiva 82/76/CE, per la insussistenza dell’obbligo degli Stati membri di disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato oltre che per la inesistenza della definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, e dei criteri di determinazione di tale remunerazione (vedi Cass. 23/2/2018 n. 4449).

Si è in particolare osservato (vedi ex aliis, Cass. 14/3/2018 n. 6355), che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratti formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed ‘una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Cass. n. 27481 del 19/11/2008, Cass. Sez. L, n. 20403 del 22/9/2009, Cass. Sez. L n. 18670 del 27/7/2017).

Ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono divenuti applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato, quindi, in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 si è espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico).

4. Questa Corte ha quindi ribadito (vedi Cass. cit. n. 6355/2018) che la Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

L’importo della predetta borsa di studio è, dunque, da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa” (vedi: Cass. 26/5/2001 n. 11565, Cass. 15/6/2016 n. 12346, Cass. 23/9/2016 n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).

Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Nell’ottica descritta, prive di fondamento si palesano le doglianze formulate dal ricorrente con riguardo al preteso inadempimento all’obbligo comunitario di corrispondere ai medici specializzandi adeguata remunerazione, l’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza essendo conforme ai richiamati e condivisi principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di esaminare la questione pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento

– dell’Unione Europea (art. 234 TCE), nonchè su quella del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, comma 2, sul presupposto che le questioni sarebbero state abbandonate dall’appellante.

Si osserva che le relative istanze sarebbero state riproposte in sede di comparsa conclusionale mediante il richiamo alle conclusioni rassegnate in atto di appello. Si sottopone, quindi al vaglio di questa Corte, la questione

– pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. affinchè la Corte di Giustizia valuti se è compatibile con la disciplina dei trattati una disposizione di legge (D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, comma 2) che differisce nel tempo l’efficacia delle norme di attuazione di una direttiva comunitaria; in via subordinata, si propone nuovamente la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46 comma 2, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1.

6. Il motivo è privo di fondamento.

Al di là di ogni questione attinente alla statuizione di rinuncia alle domande proposte in via di subordinazione dal ricorrente, emessa dalla Corte distrettuale in relazione alla mancata riproposizione delle stesse in sede di comparsa conclusionale – che non appare conforme a diritto considerata la natura meramente illustrativa della comparsa conclusionale (vedi sul punto Cass. 12/1/2006 n. 409) – è bene rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcun diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (vedi Cass. 7/6/2018 n. 14828, Cass. 16/6/2017 n. 15041).

E’ noto invero, (Cass. Sez. Un., ord. 10/9/2013, n. 20701) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo

– al giudice stabilirne la necessità (Corte giust. 21 luglio 2011, Kelly, in CIO 4/10; 22 giugno 2010, Melki in CI 88 e 189/10): infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell’Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione Europea; sicchè il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perchè proveniente da istanza di parte (vedi ex aliis, Cass. 21/6/2011, n. 13603). D’altra parte (cfr. Cass. 5/7/2013, n. 16886), la Corte di Giustizia Europea, nell’esercizio del potere di interpretazione di cui all’art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica Europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale.

Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità Europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un “acte claire” che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (tra le altre: Cass., Sez. Un., 24/5/2007, n. 12067; Cass., ord. 22/10/2007, n. 22103; Cass. 26/3/2012, n. 4776; Cass. 29/11/2013, n. 26924).

Nella specie, non si sollecita un’interpretazione generale ed astratta di una normativa interna (vedi in motivazione Cass. 24/3/2014 n. 6864), nè la questione di interpretazione della norma comunitaria sollevata appare rilevante, ove si consideri, come già in precedenza rimarcato, che la disciplina inerente al trattamento economico che compete ai medici specializzandi era già stata introdotta con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 in misura ritenuta di per sè, sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16.

In tal senso appaiono significativi gli approdi ai quali è pervenuta questa Corte di legittimità, che ha rimarcato come la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, applicabile a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 con esclusione dei medici iscritti negli anni antecedenti, non sia irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina (vedi Cass. 23/2/2018 n. 4449).

Dalla reiezione della censura discende, a fortiori, anche quella della ulteriore questione prospettata in via di subordine, di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, comma 2, per violazione della norma interposta di cui all’art. 117 Cost., comma 1.

7. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Alla reiezione del ricorso, consegue la condanna di R.L. alla rifusione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità, nella misura in dispositivo liquidata, con la precisazione che la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (ex aliis, vedi Cass. 11/9/2018 n. 22014).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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