Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1677 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19585-2018 proposto da:

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINO ROSA;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO

MAIORANA, 9 C/O lo STUDIO LEGALE FAZZARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NOTARIANNI AURORA FRANCESCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2018 della CORTE D’APPKILO di NIISSINA,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 127 pubblicata il 28.3.2018 la Corte d’Appello di Messina, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da P.M., già lavoratore marittimo a termine alle dipendenze della società Rete Ferroviaria Italiana spa (in prosieguo: REI), per la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai plurimi contratti di arruolamento intercorsi tra le parti in causa, con declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 21 novembre 1997 e condanna di RFI spa alla riammissione in servizio del P. ed al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010.ex art. 32, in misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. a fondamento della decisione la Corte territoriale, in via preliminare, respingeva l’eccezione sollevata da RFI spa per la dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Premetteva che al silenzio non era possibile attribuire effetti negoziali e che occorreva valutare il decorso del tempo unitamente ad altri indici rivelatori dell’eventuale volontà risolutoria. Non potevano deporre in tal senso l’accettazione del trattamento di fine rapporto senza alcuna riserva, specialmente tenuto conto della speranza del lavoratore di essere nuovamente assunto a termine, ovvero la ricerca di altra attività lavorativa o il godimento dell’indennità di disoccupazione, trattandosi di comportamenti rivelatori esclusivamente della necessità del lavoratore di far fronte al reperimento di mezzi economici per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa;

3. RFI sosteneva che il lasso temporale dell’inerzia andasse ancorato alla data di cessazione del primo rapporto di lavoro a termine ritenuto illegittimo; tale deduzione non era condivisibile, secondo i giudici di appello, non potendosi prospettare uno stato di inerzia colpevole nella condizione del lavoratore che presta attività lavorativa in favore del medesimo datore, seppure in forza di una successione di contratti; l’avere stipulato con RFI ulteriori contratti, successivamente al primo, manifestava la chiara volontà del lavoratore di mantenere in vita il rapporto;

4. infine non vi era alcuna prova che il lavoratore non avesse risposto alle chiamate dal turno generale operate da RFI mentre la circostanza che egli avesse reperito altra occupazione non stabile non era un indice della volontà di ritenere risolto ogni rapporto con RFI;

5. il tempo decorso fino all’instaurazione del tentativo di conciliazione, la brevità del contratto intercorso tra le parti e l’accettazione del trattamento di fine rapporto non potevano essere considerati un comportamento espressivo di risoluzione consensuale del rapporto;

6. quanto al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità del termine, appariva condivisibile la determinazione in dieci mensilità dell’indennità dovuta L. n. 183 del 2010, ex art. 32, avuto riguardo al numero dei contratti stipulati tra le parti, alla anzianità di servizio del lavoratore ed alle dimensioni aziendali, secondo i criteri oggettivi di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, dovendosi ritenere irrilevante il comportamento del lavoratore;

7. avverso la sentenza ha proposto ricorso RFI spa, articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, P.M.;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

9. con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 1372 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 100 e 115 c.p.c., impugnando la sentenza per non aver rilevato l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, desumibile dai comportamenti concludenti delle parti;

10. ha dedotto la mancata considerazione: della prolungata inerzia del lavoratore (pari ad undici anni ove si considerasse il contratto oggetto di conversione, unico contratto “a viaggio”, e pari ad oltre cinque anni ove si valutasse il periodo in cui il P. aveva svolto attività lavorativa per altri datori di lavoro), della accettazione del TFR, del godimento della indennità di disoccupazione, della mancata offerta della prestazione lavorativa, del reperimento di una stabile occupazione, della omessa giustificazione del ritardo con cui era stata azionata la pretesa;

11. il conseguimento da parte del predetto di altra occupazione escludeva la sua iscrizione al turno generale del collocamento della gente di mare ai sensi del D.M. Marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, art. 3; la Corte territoriale aveva invece ritenuto, in violazione del suddetto decreto, che, benchè risultasse lo svolgimento di altre attività lavorative, essa società avrebbe dovuto provare che il lavoratore non aveva risposto alle sue chiamate;

12. l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso non era fondata sul mero decorso del tempo, pur considerevole, ma su una serie di indici che, unitariamente considerati, rappresentavano circostanze significative dell’intervenuta risoluzione;

13. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente ha dedotto violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32;

14. ha sostenuto che, anche nell’ipotesi di riconoscimento dell’instaurazione di un unico rapporto a tempo indeterminato, sarebbe stata comunque illegittima la quantificazione dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 in dieci mensilità di retribuzione, in quanto operata in violazione dei criteri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, richiamato dal suddetto art. 32;

15. la società ha esposto che la Corte territoriale aveva confermato la liquidazione operata in primo grado in ragione dell’anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni della società; il marittimo aveva tuttavia lavorato per meno di due anni nell’arco di undici anni, in forza di quattro contratti stipulati per periodi non superiori a tre mesi, sicchè non vi era una significativa anzianità di servizio e la indennità avrebbe dovuto essere liquidata nella misura minima;

16. ritiene il Collegio che si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;

17. quanto al primo motivo, come già chiarito da questo giudice di legittimità (Cass., S.U., n. 21691 del 2016, punti 55- 58; Cass. n. 29781 del 2017), la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti nel caso in cui concorra con altri elementi convergenti; il relativo giudizio attiene al merito della controversia;

18. la censura svolta, nonostante la impropria denunzia di un vizio di violazione di norme di diritto, investe, dunque, un concreto accertamento riservato al giudice del merito, denunziabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis;

19. così riqualificata, la censura è tuttavia inammissibile, in quanto si verte in ipotesi in cui, per il giudizio conforme sul fatto reso nei due precedenti gradi, è preclusa la deduzione in questa sede del vizio di motivazione, ex art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5;

20. in ogni caso, il ricorso si riferisce a fatti tutti esaminati in sentenza (decorso del tempo, percezione del TFR e della indennità di disoccupazione, reperimento di altri impieghi) di cui la società ricorrente chiede una nuova valutazione di merito, corrispondente alle proprie aspettative;

21. quanto al secondo motivo, deve in questa sede darsi seguito all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 1320 del 2014; n. 6122 del 2014), in continuità con quanto da essa affermato in relazione al risarcimento del danno derivato dal licenziamento illegittimo nell’area in cui opera la tutela obbligatoria (Cass. n. 13380 del 2006), secondo cui la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. La censura sotto questo profilo è parimenti inammissibile per la preclusione alla deduzione del vizio di motivazione derivante dal giudizio conforme in fatto nei due gradi di merito (e perchè, comunque, non espone un fatto decisivo non esaminato in sentenza), analogamente a quanto si è già osservato in riferimento al primo motivo;

22. per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

23. le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

24. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Notarianni Aurora.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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