Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16769 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.E. (OMISSIS), D.P.S.

(OMISSIS)nella qualità di eredi legittimi del defunto D.

P.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentate

e difese dagli avvocati RICCARDI LUCIO, RICCARDI NICOLA VITTORIO;

– ricorrenti –

contro

CUCCOVILLO-SGHERZA RESIDENZIALE SERRI S.N.C. P. IVA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1124/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato ANDREA LOCATELLI con delega dell’Avvocato LUCIO

RICCARDI intervenuto dopo le conclusioni del Sostituto Procuratore

Generale: si da atto della sua presenza;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2 agosto 1999 D.P.A. conveniva davanti al Tribunale di Bari la Cuccovillo Scherza Residenziale Serri s.n.c., chiedendo che venisse accertato che con contratto stipulato per scrittura privata in data 26 aprile 1979 con la società convenuta era diventato titolare del diritto di superficie relativo ad un appartamento in Bari.

La Cuccovillo Scherza Residenziale Serri s.n.c. eccepiva la inammissibilità della domanda per effetto della preclusione derivante dalla sentenza in data 2 aprile 1997 emessa dal Tribunale di Bari, costituente giudicato sostanziale che, con riguardo alla medesima scrittura privata e in relazione ad un giudizio instaurato da D.P.A. con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1990, aveva ritenuto che tra le parti era intercorsa non una vendita definitiva, ma un contratto preliminare, in relazione al quale si era prescritto il diritto di ottenere l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..

Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 31 maggio 2003, disattesa l’eccezione di giudicato esterno, rigettava comunque la domanda, ritenendo che la scrittura privata in data 26 aprile 1979 racchiudeva un contratto preliminare.

Contro tale decisione proponeva appello D.P.A..

La Cuccovillo Scherza Residenziale Serri s.n.c. proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 12 novembre 2007 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello principale, confermando che con la scrittura privata in data 2 6 aprile 1979 le parti avevano concluso un contratto preliminare, ed accoglieva quello incidentale, affermando che per effetto della sentenza del Tribunale di Bari in data 2 aprile 1997 si era formato il giudicato in ordine alla qualificazione come preliminare del contratto concluso tra le parti.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Z. E. e D.P.S., nella asserita qualità di eredi dell’originario attore D.P.A., con tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che le ricorrenti non forniscono alcuna prova nè del decesso di D.P.A., nè della loro qualità di eredi, il che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. comporta la inammissibilità del ricorso (cfr. sent.: 25 giugno 2010 n. 15352; 13 giugno 2006 n. 13685).

Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo la Cuccovillo Scherza Residenziale Serri s.n.c. svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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