Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16769 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 14/06/2021), n.16769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23473-2019 proposto da:

ELLEPI PROMOTION RAPPRESENTANZE DI L.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA ONORATO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL (già (OMISSIS) SPA), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (già

(OMISSIS) SPA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata l’08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La ditta Ellepi Promotion Rappresentanze di L.P. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 522/2009 con cui il Tribunale di Campobasso le aveva ordinato di pagare la somma di Euro 6773,62, oltre a interessi e spese, a (OMISSIS) S.p.A.. – in seguito (OMISSIS) S.r.l. – a titolo di restituzione del maggiore corrispettivo pagato in relazione ad attività di consulenza commerciale.

L’opposta si costituiva, insistendo nella domanda monitoriamente presentata. Il Tribunale rigettava l’opposizione con sentenza del 19 giugno 2014.

Ellepi Promotion Rappresentanze proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Campobasso rigettava – con diversa motivazione rispetto a quella del giudice di prime cure – con sentenza del 8 gennaio 2019.

La ditta ha proposto ricorso, da cui l’intimata non si è difesa.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si basa su due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. ss. e dell’art. 1236 c.c. quali “norme dettate in materia di interpretazione degli atti negoziali”.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I due motivi sono stati esposti congiuntamente, e in realtà veicolano, in via diretta, una valutazione di fatto alternativa a quella adottata dal giudice di merito in ordine alla volontà negoziale manifestata dalle parti.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia in ordine alle spese in quanto non si è difesa l’intimata.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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