Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16769 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29420-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2010 della COMM.TRIB.REG. della Puglia,

depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Puglia, con la sentenza n. 105/05/10, depositata il 18.10.2010 e non notificata, ha accolto l’appello di F.B. proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di sgravio richiesto in autotutela della cartella di pagamento n. 01420030090166270, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Unico presentata per l’anno di imposta 1999, con riferimento alle appostazione contenute nel quadro RS (relativo all’adeguamento delle rimanenze iniziali, allo scopo di renderle uguali a quelle reali); in particolare la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del contribuente allo sgravio totale.

2. La cartella oggetto del diniego, emessa nonostante il contribuente, a seguito di richiesta di chiarimenti, avesse risposto di voler integralmente annullare il Quadro RS, compilato – a suo dire per errore, conteneva la richiesta di pagamento di Euro 20.636,63, comprendente l’imposta sostitutiva dovuta sia per l’adeguamento in aumento che per quello in diminuzione delle rimanenze iniziali, oltre sanzioni ed interessi, ed il contribuente, senza impugnarla nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ne aveva per l’appunto sollecitato l’annullamento in autotutela.

3. A seguito di tali richieste l’Amministrazione con nota 88239/2006 del 08.08.2006 oggetto del presente procedimento – provvedeva all’annullamento del rigo RS20, relativo all’adeguamento in aumento delle rimanenze e, quindi al relativo sgravio, ma lasciava in vita l’adeguamento in diminuzione riportato al rigo RS21, con la relativa imposta sostitutiva.

Il provvedimento di sgravio parziale era motivato dalla genericità della richiesta e dalla mancanza di documentazione probatoria.

4. Il giudice di appello, ritenuta la propria giurisdizione in merito al rifiuto, espresso o tacito, dell’Amministrazione a procedere in autotutela e la impugnabilità dell’atto in questione, frutto di una attività cognitiva nuova posta in essere dall’Amministrazione ed intesa a rivalutare gli elementi di fatto e di diritto che avevano dato origine alla emissione dell’atto di cui il contribuente chiedeva l’annullamento, ha motivato la decisione di riconoscimento del diritto del contribuente allo sgravio totale, affermando che l’Ufficio non aveva esplicitato in modo sufficiente le ragioni del suo operato, ed aveva annullato solo una delle poste in contestazione, nonostante l’errore del contribuente fosse immediatamente percepibile, senza andare ad esaminare la “sostanza” della questione.

5. L’Agenzia propone ricorso per cassazione incardinato su un motivo, al quale l’intimato non replica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Unico motivo – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che il diniego di sgravio non è atto autonomamente impugnabile e che l’ammissibilità dell’impugnazione avverso un provvedimento di autotutela non può essere concessa quando questa si sostanzia in una riparazione ad una mancata impugnazione dell’atto impositivo, e cioè la cartella.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.

1.3. In punto di fatto risulta pacifico che l’atto impugnato non è la cartella di pagamento, bensì il provvedimento reso sull’istanza di annullamento della cartella in autotutela: istanza accolta dall’Amministrazione solo per la parte relativa all’adeguamento delle rimanenze in aumento, essendo stata ritenuta per il resto la domanda generica e priva di riscontro probatorio. Emerge altresì pacificamente dalla incontestata esposizione dei fatti contenuta in ricorso e nella sentenza che la cartella non è stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva, ancor prima della emissione del provvedimento di annullamento parziale della stessa reso in autotutela dalla Amministrazione.

1.4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che questa Corte, a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare (Cass. SSUU nn. 16778/05, 7388/07, 9669/2009, 3774/2014) che l’attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell’atto impugnato, ed alla natura discrezionale dell’esercizio dell’autotutela tributaria.

1.5. Quindi, per quanto riguarda lo specifico tema della proponibilità della domanda, si deve ricordare che l’esercizio del potere di autotutela “non costituisce un mezzo di tutela del contribuente” e che nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto che giustificano l’esercizio di tale potere e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo, nè l’impugnazione del diniego di provvedere in autotutela può ridondare direttamente i suoi effetti sull’atto al quale si riferisce, oramai definitivo (Cass SS.UU nn.7388/2007, 9669/2009; Cass. nn. 22524/2014, 26087/2014, 3442/2015).

1.6. Ne consegue che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare in via di autotutela un atto divenuto definitivo, come nel caso in esame la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, non può dedurre eventuali vizi dell’atto impositivo, il cui esame deve ritenersi definitivamente precluso, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto; ed inoltre nel giudizio instaurato contro il diniego di sgravio in autotutela, come nella specie, il sindacato giurisdizionale può esercitarsi soltanto sulla legittimità del diniego stesso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi del D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2- quater convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3, ne giustificano l’esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

1.7. Diversamente opinando, o si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa, o si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo, che è divenuto definitivo (Cass. nn. 15220/2012, 3442/2015; cfr. Cass. SS.UU. n. 16097/2009, nella quale si è proprio ribadito, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).

1.8. In tale contesto e con riferimento al caso in esame, la CTR non ha statuito sul provvedimento di diniego di autotutela, ma è andata sostanzialmente ad esaminare direttamente il contenuto della cartella, tanto da provvedere sulla stessa – nonostante non costituisse l’oggetto dell’impugnazione – dichiarando lo sgravio totale per infondatezza della pretesa tributaria, e non ha pertanto dato corretta attuazione ai principi prima richiamati sub 1.5., 1.6. e 1.7.

2. In conclusione la sentenza dei Giudici di appello è, affetta dal denunciato vizio, nei termini come sopra precisati, ed il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata e la controversia, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in altra composizione per il riesame e per una compiuta motivazione in applicazione dei principi espressi per l’esercizio del sindacato giurisdizionale esclusivamente sulla legittimità del provvedimento di diniego stesso da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale, ove prospettate dal contribuente; il giudice del rinvio provvederà anche alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non potendo decidere nel merito, rinvia la controversia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in altra composizione per il riesame e per una compiuta motivazione in applicazione dei principi espressi e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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