Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16769 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14242/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Fallimento di D.G.L. & C. S.a.s., in persona del

curatore dr. L.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni

Noschese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Cipro, n. 46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 118/14/09 depositata il 31 marzo 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2017 dal Consigliere IANNELLO Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro mezzi, nei confronti del curatore del fallimento della società D.G.L. & C. S.a.s. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento notificati alla predetta società e ai due soci ( D.G.L. e M.M.) per il recupero a tassazione, a fini Irpeg e Irpef per l’anno 1998, del maggior imponibile determinato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d – bis), in ragione delle incongruenze rilevate tra le spese per prestazioni di lavoro indicate nella dichiarazione dei redditi e quelle ricostruite sulla base della dichiarazione presentata in qualità di sostituto d’imposta – ha accolto l’appello della parte privata, ritenendo provata, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, l’effettiva sussistenza dei costi indicati nel Modello 750/99;

considerato che la ricorrente deduce, con il primo motivo, la “nullità della sentenza o del procedimento”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice d’appello omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della s.a.s., già parti del giudizio di primo grado e litisconsorti necessari anche sul piano sostanziale, in ragione della unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei soci medesimi;

che con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 32, comma 4, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d – bis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto utilizzabili i documenti prodotti dal curatore del fallimento per la prima volta in sede giudiziale, produzione che invece – sostiene la ricorrente – avrebbe dovuto considerarsi preclusa per essere rimasto privo di riscontro l’invito rivolto dall’Ufficio alla contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 3, di esibire “fotocopia (della) dichiarazione dei redditi e la documentazione contabile (registri-fatture) posta in essere per dette annualità ed ogni altro documento necessario per la ricostruzione del reddito d’impresa”;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d – bis), nonchè falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici a quibus posto a base della decisione il rilievo secondo cui l’Ufficio “si è limitato a delle semplici enunciazioni… senza in effetti provare con documentazione di ugual valore, ma di segno opposto a quanto, invece, provato dal curatore della società”, così invertendo il criterio di riparto dell’onere probatorio dettato in materia dalle citate norme;

che con il quarto motivo la ricorrente deduce infine insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. attribuito efficacia dimostrativa a mere tabelle riepilogative di costi predisposti dalla stessa parte, prive di riferimenti giustificativi della provenienza;

ritenuto che è fondato il primo motivo di ricorso;

che, invero, secondo orientamento consolidato, a partire dall’arresto di Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;

che, conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;

che l’inscindibilità del rapporto sostanziale richiede la necessaria partecipazione dei litisconsorti necessari in tutti i gradi del giudizio, senza che a tanto possa ostare l’eventuale acquiescenza alla sentenza emessa in primo grado da alcuno di essi, la quale, in una situazione di litisconsorzio necessario, da un lato, non può comportare la formazione di un giudicato inconcepibile nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti e non di altri, dall’altro, e per ciò stesso, non può ovviamente valere ad escludere che, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., il contraddittorio vada integrato nei confronti di tutti i soci, impugnanti o meno (l’integrazione del contraddittorio postulando, anzi, per definizione, la mancata impugnazione da parte di taluno dei litisconsorti);

che benchè, come pure precisato nella giurisprudenza di legittimità, tale regola, applicabile nell’ipotesi di società in bonis, affievolisce, nell’ipotesi di avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento di società di persone, estendendosi in tal caso la rappresentanza processuale del curatore a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, così che, essendo egli libero di agire nell’interesse di ciascun soggetto rappresentato e, dunque, sia della società, che dei suoi soci, l’integrità del contraddittorio viene ad essere garantita dall’unicità del curatore (Cass. 17/12/2010, n. 25616) – nel caso in esame tale estesa rappresentanza processuale del curatore può tuttavia essere riferita solo a uno dei due soci della società, il suddetto D.G.L., socio accomandatario, come tale l’unico a essere illimitatamente responsabile e pertanto insieme con essa dichiarato fallito per estensione L.Fall., ex art. 147, non anche invece, all’altro, M.M., socio accomandante;

che risultando pacifico in atti che al giudizio di primo grado abbiano regolarmente partecipato tutti i litisconsorti e che la non integrità del contraddittorio si sia verificata solo nel secondo grado, occorre pertanto cassare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità del solo giudizio di appello, con la conseguente rimessione della causa al giudice a quo perchè provveda a nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta litisconsorte, oltre che al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

che rimane naturalmente assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità del giudizio di secondo grado; rinvia alla Commissione tributarla regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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