Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16768 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 14/06/2021), n.16768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22818-2019 proposto da:

S.S., SA.RO., elettivamente domiciliati

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR,

ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELE DI MASO;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, QUALE SOCIETA’ INCORPORANTE LA CASSA DI

RISPARMIO IN BOLOGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA

N. 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato CESARE FINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1440/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2013, conveniva davanti al Tribunale di Bologna i coniugi S.S. e Sa.Ro. chiedendo ai sensi dell’art. 2901 c.c. che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti un atto di costituzione di fondo patrimoniale compiuto il 25 febbraio 2009 dalla convenuta, atto in cui era intervenuto il coniuge e che investiva immobili siti in Sala Bolognese.

I convenuti si costituivano, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 20387/2015, accoglieva la domanda.

S.S. e Sa.Ro. proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Bologna rigettava.

S.S. e Sa.Ro. hanno proposto ricorso, da cui si è difesa Intesa Sanpaolo S.p.A., quale società incorporante quella originariamente in lite.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi: il primo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli stessi articoli, nonchè la mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Il primo motivo, in realtà, propone direttamente una valutazione alternativa dei fatti e quindi persegue, in piena ammissibiltà, un terzo grado di merito.

Il secondo motivo patisce una sostanza ancora fattuale nelle sue argomentazioni, e comunque censura, in effetti, la corte territoriale in ordine alle valutazioni, a essa riservate, relative alle scelte istruttorie, il che esce dal perimetro della critica ammissibile per condurre pure questo motivo all’inammissibilità. Meramente ad abundantiam, pertanto, si rileva che il giudice d’appello ha fornito una specifica motivazione anche in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse, dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti in solido a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2700, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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