Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16768 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27161-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIED TELESIS HOLDINGS KK in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 10,

presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2011 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DELLA VALLE per delega

dell’Avvocato ELEFANTE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 22/06/11, depositata il 27.06.2011 e notificata il 02.08.2011, ha respinto l’appello della Agenzia delle entrate proposto contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente “Allied Telesis Holdings KK” unitamene al rappresentante fiscale IVA G.R., avverso il diniego di rimborso per credito IVA di Euro 150.753,00, relativo all’anno di imposta 2003, motivato con la mancanza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, pur riconoscendo la spettanza del credito da richiedere, secondo l’Amministrazione, in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale.

2. Il giudice di appello ha motivato la decisione affermando che l’atto di diniego era stato notificato tardivamente, oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nel caso collocabile al 31.12.2008, termine applicabile non solo per le rettifiche e per gli accertamenti IVA, ma anche nel caso di richiesta di rimborso, assorbite tutte le altre questioni.

3.L’Agenzia propone ricorso per cassazione incardinato su un motivo, al quale la società unitamente al rappresentante fiscale IVA, replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Unico motivo – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente espone che, nel caso in esame, la società in data 29.03.2004 aveva presentato, mediante il modello VR l’istanza di rimborso Iva per l’anno 2003, sulla base del presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. e), che rinvia all’art. 17 dello stesso D.P.R., cioè la nomina un rappresentante fiscale in Italia. Al termine dei controlli l’Amministrazione, pur riconoscendo la spettanza del credito da portare in detrazione, notificava alla società il diniego di rimborso in data 15.04.2009, motivato dal fatto che la contribuente – contrariamente a quanto dalla stessa asserito – aveva una stabile organizzazione in Italia e, dunque, non rientrava nella previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. e).

La ricorrente sostiene che, nel caso in esame, non è applicabile il termine decadenziale per l’accertamento previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 ed applicato dalla Commissione Territoriale che, a suo dire, non aveva considerato che il diniego non era dovuto all’insussistenza del credito, ma alla mancanza degli altri presupposti di legge. Ne deduce che, poichè non era in discussione la spettanza del credito, ma solo la percorribilità della domanda di rimborso, il diniego non aveva natura accertativa e non era soggetto all’indicato termine decadenziale.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Il cit. D.P.R., art. 57 prevede “1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nell’art. 55, comma 2 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento dell’imposta a norma dell’art. 55, comma 1, può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”.

1.4. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA soggiace al termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 se esso dipenda dalla contestazione della sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengano invece contestati i requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3.

Si veda, per l’ipotesi in cui l’Ufficio aveva negato il rimborso contestando la sussistenza di un’eccedenza detraibile, Cass. 8460/2005; nonchè, per l’ipotesi speculare, che si attaglia al caso in esame, in cui l’Ufficio aveva negato il rimborso per il difetto dei requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, Cass. 194/04, che ha chiarito “La contestazione circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso indicati dalla norma – quante volte non investa l’esistenza stessa di una eccedenza di imposta in favore del contribuente ma sia limitata, come nel caso, all’esistenza degli altri fatti costitutivi – non influisce assolutamente sull’entità dell’imposta dovuta (che resta, quindi, fuori dalla discussione nella sua determinazione quantitativa) e, pertanto, non attiene assolutamente a profili accertativi dell’imposta stessa (che rimangono immutati e non discussi tra le parti) per cui la contestazione in parola non può ritenersi soggetta al termine decandenziale previsto dalla legge per tutt’altra fattispecie ma deve ritenersi sempre opponibile al contribuente finchè questi abbia il diritto di ottenere il rimborso delle eccedenze” (conf. Cass. nn. 8998/2014, 25036/2014, 8810/2013, 1039/2010, 8642/09, 29398/08).

1.5. Tale conclusione non è contrastata utilmente dal richiamo, contenuto nel controricorso, alle sentenze n.10192/2008(che aveva fatto applicazione del principio espresso dalla sent. n.8460/2005 riguardante la diversa fattispecie di diniego con il quale era stata contestata l’esistenza dell’eccedenza detraibile) e n. 17697/2009 (che non applicava il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57), che si riferiscono a fattispecie non assimilabili alla presente.

1.6. La sentenza gravata si discosta da tali principi, postulando, una applicabilità generalizzata del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, che non è sorretta da una corretta lettura del cit. art. 57.

1.7. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in altra composizione, che farà applicazione del principio espresso e valuterà le questioni non esaminate.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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