Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16767 del 12/08/2015

Civile Sent. Sez. L Num. 16767 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 3711-2009 proposto da:

A.A.

– ricorrente –

2015
2311

contro

FERROVIE DELLO STATO S.P.A. – SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO, R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA’ PER
AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO – SOCIETA’ DI SERVIZI

Data pubblicazione: 12/08/2015

E TRASPORTI PER AZIONI) – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO,
TRENITALIA S.P.A. – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TITO
BOSCAROLLI, giusta delega in atti;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 67/2008 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il
17/11/2008 R.G.N. 34/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato LANZINGER GIANNI;
udito l’Avvocato DE’ MARSI FABRIZIO per delega
BOSCAROLI TITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.A. ha agito nei confronti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Rete
Ferroviaria Italiana per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti a causa del coinvolgimento nel disastro ferroviario verificatosi in
Colle Isarco il 14 settembre 2001.

scontro ferroviario, a seguito del quale riportò frattura composta dello sterno nel terzo
medio, contusioni ed escoriazioni multiple, ferita lacero contusa al mento, nonché
conseguenze psichiche da shock postraumatico. La c.t.u. medico-legale espletata in
primo grado concluse per un danno biologico pari al 6-7% e, poiché il ricorrente era
stato indennizzato dall’Inail in misura superiore, il Tribunale escluse la fondatezza di
ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
La Corte di appello di Bolzano, nel respingere il gravame proposto dall’A.A., ha
osservato che il C.t.u. nominato in primo grado aveva condotto la valutazione del
danno psichico mediante test che si basavano su una raccolta di informazioni fornite
dallo stesso interessato ed aveva escluso l’esistenza di un danno esistenziale causato
dall’esperienza traumatica; né vi erano elementi che portassero a riferire all’incidente
ferroviario la sindrome ansioso depressiva, mentre la diminuita resistenza fisica ben
poteva ascriversi alla abitudine tabagica.
Per la cassazione di tale sentenza l’A.A. ha proposto ricorso, affidato a
quattro motivi. Resistono con controricorso le tre società, che hanno altresì depositato
memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
Con i primi tre motivi si denuncia violazione degli artt. 2043, 2049, 2050, 2056,
2057, 2059 e 2087 cod. civ., assumendo che la Corte di appello:
a) nel disattendere la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, aveva
richiamato a fondamento del decisum la disciplina dettata dagli artt. 442 c.p.c. e 149
disp. att. cod. proc. civ. in materia di controversie previdenziali, così equivocando
sulla natura della causa, ed aveva omesso di pronunciare su tutte le tipologie di danno
risarcibile, stante l’erroneo inquadramento della fattispecie;
b) violando l’art. 420 cod. proc. civ., non aveva ammesso la prova testimoniale già
richiesta in primo grado, attraverso la quale il ricorrente avrebbe potuto dimostrare
l’esistenza di danni patrimoniali e ogni altro danno non patrimoniale;
R G. n. 3711/09
Ud. 21 maggio 2015
A.A. c/Ferrovie dello Stato +2

-1-

Il ricorrente, dipendente delle Ferrovie quale macchinista, fu coinvolto in un grave

c) violando l’art. 424 cod. proc. civ. ed “altre norme costituzionali, internazionali ed
europee in materia di prova”, aveva incentrato la propria decisione sulla sola c.t.u.
medico-legale di primo grado, raccogliendo “fonti di convincimento da improvvisate,
parziali ed incerte dichiarazioni della parte, quasi fosse traslato al C.t.u. un potere di
svolgere interrogatorio formale con finalità confessorie”.

deduzioni difensive svolte dall’appellante ed alle diverse tipologie di danno rivendicate;
in particolare, si deduce che la sentenza non aveva pronunciato sul danno patrimoniale
(comprese le spese mediche) e sui danni non patrimoniali (compreso il danno morale).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Innanzitutto, l’erroneo riferimento fatto nella sentenza impugnata alla disciplina di
cui agli artt. 442 cod. proc. civ. e 149 disp. att. cod. proc. civ. risulta avulso dal
contesto della motivazione volta a disattendere la richiesta di rinnovazione delle
operazioni peritali; difatti, il decisum non trae fondamento dal predetto erroneo
riferimento normativo, ma dalla argomentata adesione alla c.t.u. medico-legale
espletata in primo grado e basata su test condotti alla stregua di informazioni rese dal
medesimo A.A. al C.t.u. e da questi utilizzate con la metodica del caso. Peraltro,
tale passaggio motivazionale ben potrebbe essere corretto da questa Corte ex art.
384, ult. comma, cod. proc. civ., ove il dispositivo risulti conforme a diritto.
Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, secondo costante
giurisprudenza, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione
su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare
specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento
trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro
trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei
fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza
del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini
integrative (Cass. n. 17915 del 2010 e n. 48/2014). Il ricorso si incentra sulla
mancata ammissione della prova testimoniale, ma non reca la trascrizione del
contenuto di tali deposizioni, così precludendo a questa Corte la possibilità di valutare
la rilevanza e decisività dei fatti di cui ai capitoli di prova. Il ricorso non rispetta,
dunque, il principio dell’autosufficienza in relazione all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

R.G. n. 3711/09
Ud. 21 maggio 2015
A.A. c/Ferrovie dello Stato +2

-2-

Con il quarto motivo si denuncia carenza assoluta di motivazione in ordine alle

A ,*

Parimenti inammissibili sono altresì le censure vedenti su presunti vizi logici e di
metodo che inficerebbero la relazione tecnica d’ufficio. Non risultano, difatti, riportati
(neppure in parte) i passaggi della relazione sui quali si incentrano le critiche, essendo
il contenuto della relazione peritale del tutto omesso nella stesura del motivo di
ricorso, mentre tali indicazioni sarebbero occorse per consentire il controllo della

Cass. sent. cit., nonché Cass. n. 21632 del 2013).
Quanto alla presunta omessa pronuncia in ordine ad alcune tipologie di danno
(patrimoniale e morale), deve rilevarsi che la parte non ha assolto l’onere di descrivere
la vicenda processuale, onde consentire di far comprendere quali fossero le questioni
devolute al giudice di appello in relazione alla pronuncia emessa dal giudice di primo
grado. Non potendosi quindi stabilire il thema decidendum nel giudizio di secondo
grado e se questo involgesse – e in quali termini – anche il rigetto della domanda di
danno patrimoniale e del danno morale, non vi sono i presupposti per l’esame del
motivo (peraltro erroneamente denunciato con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., anziché all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge e 15% per rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015
Il Consigliere est.

decisività dei fatti da provare sulla sola base delle deduzioni contenute nell’atto (cfr.

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