Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16767 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29179/2010 proposto da:

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA

PASSACANTILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARTELLI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2010 della COMM.TRIB.REG.

dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FEROCI per delega dell’Avvocato

MARTELLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, con la sentenza n. 25/20/10, depositata il 29.03.2010 e non notificata, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società “Bronchi Combustibili SRL” avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni IVA n. (OMISSIS), per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001.

La contestazione seguiva una prima verifica fiscale, in data 31 maggio 2005, nel corso della quale era stato accertato che la contribuente, negli anni, aveva evaso le accise sugli oli minerali negli anni dal 1999 al 2005, in quanto aveva effettuato acquisti di olio combustibile “per uso industriale”, fruendo della relativa aliquota agevolata, mentre lo aveva poi rivenduto “per uso riscaldamento”, soggetto ad aliquota intera, ed in tal modo aveva evaso in parte l’accisa.

Successivamente, in data 16.11.2006, l’Ufficio aveva notificato alla contribuente l’atto di contestazione di sanzioni – oggetto del presente giudizio – per omessa regolarizzazione ai fini IVA delle fatture relative agli acquisti di olii combustibili per i periodi d’imposta al 1999 al 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8.

La contestazione muoveva dalla considerazione che la società si era resa responsabile della omessa regolarizzazione ai fini Iva degli acquisti effettuati con un’applicazione di un’accisa inferiore a quella dovuta, in quanto l’accisa confluiva e rilevava nella determinazione della base imponibile ai fini IVA: ne conseguiva la comminatoria delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8.

La società, nell’impugnare l’avviso, aveva sostenuto che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 8, era inapplicabile in quanto la disposizione in esame ricorreva solo nell’ipotesi di fatturazione irregolare, cioè di fatture prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, poichè il destinatario della fattura non poteva sindacare o controllare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente la fattura, nè tantomeno sindacare l’aliquota che dal cedente veniva applicata.

3. Il giudice di appello ha ritenuto che ricorreva la violazione contestata in quanto l’accisa inferiore era stata applicata a seguito di dichiarazione di destinazione d’uso della acquirente e che l’irrogazione delle sanzioni era legittima.

4. La società – ricorre per cassazione su quattro motivi, ai quali replica la Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 16, 16 bis e 17, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, (art. 360 c.p.c., comma 11, n. 3) sulla considerazione che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale, l’avviso di irrogazione delle sanzioni era stato emesso illegittimamente dall’Ufficio nei confronti della società Bronchi in forza del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, poichè tale norma sanziona la condotta della contribuente costituita dal non avere “regolarizzato” le fatture ricevute da taluni fornitori, laddove la condotta contestata non rientrava nella previsione di legge, in quanto nel caso in esame ricorrevano vizi di fatturazione non evidenziabili ictu oculi dal destinatario del documento contabile, ma vizi che invece avrebbero richiesto di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente il medesimo documento.

1.2. Secondo motivo – Si denuncia la omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso del giudizio D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 6, 16 bis e 17, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla considerazione che la Commissione prima ha affermato che nel caso non ricorreva l’obbligo della società di procedere alla regolarizzazione delle fatture e poi ha ritenuto legittimo l’operato della Amministrazione, senza considerare che era mancata la previa tempestiva notifica dell’avviso di rettifica.

1.3. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 16, 16 bis e 17, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente il provvedimento erariale, adottato in base all’art. 6, comma 8, cit., era inapplicabile senza la previa obbligatoria attività di verifica del rispetto degli adempimenti dichiarativi IVA che avrebbero dovuto confluire, se violati, nella notifica di un avviso di rettifica D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, e, poi, con il procedimento di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 o 16 bis, nell’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

1.4. Quarto motivo – Si denuncia la omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso del giudizio D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 2, 13 e 16, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 6, 16 bis e 17, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla considerazione che la Commissione, all’esito del suo giudizio, aveva omesso di rispondere e motivare circa la corretta determinazione o meno della sanzione irrogata, in ragione della contestazione mossa dalla contribuente.

2.1. I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente, vanno respinti in quanto inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, perchè si fondano su una ricostruzione dei fatti diversa da accertata dalla CTR. 2.2. Va considerato che effettivamente la CTR, nello svolgere il suo ragionamento giuridico, in premessa ha affermato che il cessionario del bene, in caso di irregolarità della fattura, deve solo supplire agli errori commessi da chi abbia emesso la fattura nell’identificazione dell’atto negoziale, oltre che alle mancanze relative a tutti i dati di fatto rilevanti per il Fisco, ma non può essere chiamato a controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente la fattura (uso industriale o uso riscaldamento dell’olio combustibile), quando quest’ultimo, in una fattura che contiene l’esatta annotazione di tutti gli estremi, inserisce in modo erroneo l’esplicita dichiarazione di non debenza dell’imposta o di debenza di un’imposta con aliquota inferiore.

2.3. Tuttavia nel prosieguo dello sviluppo argomentativo, anche se con un passaggio non molto fluido, la CTR esclude la ricorrenza di questa situazione nel caso in esame, perchè la erronea applicazione dell’aliquota inferiore dell’accisa – destinata a confluire nella determinazione della base imponibile IVA – non è conseguita ad una errata valutazione giuridica del cedente o ad altro suo errore, ma alla circostanza che la società contribuente cessionaria -, che aveva l’onere di dichiarare la destinazione del prodotto all’atto dell’estrazione dello stesso dal deposito fiscale, al fine di consentire l’individuazione della aliquota di accisa applicabile (minore per l’olio combustibile destinato ad uso industriale, e maggiore per il prodotto destinato ad uso riscaldamento) e da computare nella determinazione della base imponibile ai fini IVA, aveva dichiarato – per i prodotti oggetto della contestazione – la destinazione ad uso industriale, laddove i controlli eseguiti avevano rilevato che i prodotti, dopo essere stati stoccati presso il deposito commerciale della società contribuente, erano stati destinati dalla stessa società Bronchi a clienti che non avevano i requisiti per beneficiare dell’accisa ridotta per uso industriale, di guisa che ciò faceva fondatamente supporre che la destinazione dei prodotti fosse ad uso riscaldamento: da tale complessiva emergenza processuale la CTR traeva la conclusione della irregolarità delle fatture e della legittimità dell’irrogazione delle sanzioni (cfr. Cass. n. 26183/2014).

2.4. La fattispecie all’esame, quindi, come correttamente ritenuto dalla CTR, rientra nella disciplina del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, ed è assoggettata alla sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1992, art. 6, comma 8.

2.5. Va quindi affermato il seguente principio “In tema di determinazione della base imponibile IVA, la fattura deve contenere ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. l), l’esatta indicazione di “aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di Euro” ed il cessionario, che abbia dato luogo ad una irregolarità della fatturazione, dichiarando una destinazione di uso del prodotto rilevante per la componente fiscale (accisa) della base imponibile, risultata inesatta in ragione della diversa destinazione di uso data al prodotto dal medesimo dichiarante mediante la successiva commercializzazione, deve provvedere alla regolarizzazione della fattura in ragione delle evidenti ricadute della dichiarazione sulla quantificazione della base imponibile e deve presentare nel termine di trenta giorni un documento integrativo indicante il maggior imponibile, previo versamento della maggiore imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, lett. L, incorrendo altrimenti nella comminatoria della sanzione prevista dal medesimo comma 8″.

2.6. Al contrario è estranea alla fattispecie in esame la disciplina del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè delle altre norme invocate, relativa alla rettifica della dichiarazione annuale IVA, alla quale è tenuto il soggetto passivo IVA, che si identifica, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, con il cedente dei beni o con il prestatore di servizi, posizione che la ricorrente nel caso in esame non rivestiva, essendo cessionaria (v. sub 2.3.).

2.7. Il quarto motivo va invece accolto poichè la motivazione, sul punto della contestata quantificazione della sanzione, è inidonea a far comprendere l’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione sul punto ed appare assertiva.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul quarto motivo, inammissibili i motivi primo, secondo e terzo; la sentenza impugnata va cassata in riferimento al motivo accolto e rinviata alla CTR della Emilia Romagna per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio anche per questa fase.

PQM

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso sul quarto motivo, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA