Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16767 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Esposito – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27159-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F. DI D’AUSILIO & C. SAS, D.E.,

D.M., D.R., D’.RO.AN.;

– intimati –

Nonchè da:

D.R., D’.RO.AN., D.M.,

D.F. DI D’AUSILIO & C. SAS, D.E., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA LIMA 28, presso lo studio dell’avvocato

SONIA MATTEO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPINA NEGRO;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/2009 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su un motivo, al quale replicano la società D.F. SAS di D’Ausilio & C, nonchè i soci D.E., D.M., D.R. e D’.Ro.An., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise in epigrafe indicata, depositata il 14.12.2009 e non notificata, resa in controversia concernente gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP emessi per l’anno di imposta 2003 nei confronti della società e dei soci per trasparenza.

Le contestazioni dell’Ufficio riguardavano, per quanto interessa il presente processo, maggiori ricavi derivanti dalla ricostruzione del reddito societario e conseguente all’applicazione di una percentuale di ricarico, come rideterminata in primo grado, pari al 166,80%, e agli esiti di indagini bancarie condotte sui conti correnti dei soci D.R. e D.E..

2. Il giudice di appello ha annullato il rilievo per la parte derivante dagli accertamenti bancari sulla considerazione che l’Ufficio non aveva fornito specifica prova che i conti correnti fossero solo fittiziamente intestati ai soci, ma in realtà riferibili alla società, aggiungendo che, nella specie, vi era stata anche adeguata dimostrazione del fatto che buona parte delle movimentazioni riguardasse esigenze personali o familiari del titolare dei conti, il che era sufficiente per far ritenere indimostrato l’assunto, benchè presuntivo, dell’Ufficio.

Ha confermato invece il rilievo fondato sulla percentuale di ricarico, osservando che la parte privata, pur avendo illustrato la differenza merceologica dei prodotti, non aveva dato prova della giustificazione dell’applicazione di una percentuale di ricarico al 40% su quelli acquistati da terzi e rivenduti dalla società, così distante dalla percentuale di ricarico applicata sui prodotti di pasticceria propria.

3. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. L’unico motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2 e art. 2697 c.c. (art. 360c.p.c., comma 1, n. 3), è fondato e va accolto.

1.2. Questa Corte, con riguardo alle società di capitali, ha affermato che l’utilizzazione dei dati risultanti dai conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o procuratori generali, allorchè ricorra una ragionevole presunzione di sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016) ed ha chiarito che a maggior ragione, in caso di accertamenti bancari nei confronti di società persone, i soci, ai quali è imputato il reddito di impresa, indipendentemente dalla distribuzione, sotto forma di reddito da partecipazione, non possono qualificarsi “soggetti terzi”, formalmente estranei rispetto alla società di persone di cui fanno parte.

E’ stato anche affermato che accertamenti bancari, come quelli in esame, ben possono essere giustificati da elementi sintomatici evidenziati dalla peculiare fattispecie, come la ristretta compagine sociale, il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica (Cass. n. Cass. 26829/2014, 12276/2015).

Va altresì ricordate che, contrariamente a quanto erroneamente ha ritenuto la CTR, in materia di accertamenti bancari su conti e rapporti intestati a soggetti diversi dalla società contribuente, la operatività delle relative presunzioni non implica il carattere fittizio dell’intestazione, essendo sufficiente la riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Cass. nn. 16575/2013, 4572/2017) ed in questo senso la riferibilità delle operazioni è nozione compatibile con la contemporanea utilizzazione del conto per finalità personali dell’intestatario.

1.3. La CTR non ha dato corretta applicazione a detti principi e la statuizione circa la riferibilità di molte operazioni alle esigenze personali dei soci, da cui fa discendere “ciò è sufficiente per ritenere indimostrato l’assunto, benchè presuntivo, dell’Ufficio” (fol. sesto della sent.) non costituisce una autonoma ratio decidendi non impugnata, come sostenuto dai controricorrenti, ma un portato della errata applicazione delle norme in esame: è evidente, infatti, che la riferibilità di alcune operazioni ad esigenze personali, quand’anche provata, non sarebbe stata sufficiente per annullare in toto la ripresa.

2.1. Entrambi i motivi del ricorso incidentale concernono la percentuale di ricarico applicata nella medesima misura sia ai prodotti lavorati in proprio dalla pasticceria – per i quali non vi è contestazione, sia ai prodotti acquistati per essere rivenduti presso l’esercizio senza lavorazione (come liquori, confetti, dolci secchi ed altro), per i quali i contribuenti, contestando la percentuale applicata dall’Amministrazione, avevano chiesto applicarsi quella inferiore del 40%.

2.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, artt. 2727 e 2697 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando che “il giudice di appello non ha verificato se l’accertamento fosse supportato da valide presunzioni, per di più nel ritenere che fosse onere della società dimostrare la utilizzabilità, per i beni destinati alla sola rivendita, di una percentuale di ricarico diversa da quella accertato, violando le norme di distribuzione probatorio che, invece, attribuiscono all’ufficio tributario di provare la fondatezza della pretesa” (fol. 19 del ricorso).

2.3. Il primo motivo è inammissibile perchè è volto a sostenere l’illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito mentre, come risulta accertato dalla sentenza della CTR, e non contestato, la legittimità dell’accertamento induttivo è divenuta definitiva per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, sul punto, rimanendo in contestazione solo la quantificazione della percentuale di ricarico.

Il motivo è inoltre carente sul piano dell’autosufficienza, poichè si sostanzia in una riproduzione di principi giurisprudenziali, ma non contiene alcun riferimento specifico ed oggettivo alla controversia in esame, se non prospettazioni di parte, del tutto sganciate da puntuali ed oggettivi dati concreti, nè riporta, quanto meno per stralcio, gli atti impugnati e gli atti delle pregresse fasi di giudizio.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente /contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), individuato nella percentuale di ricarico da applicare nel caso concreto sui prodotti acquistati per la commercializzazione.

3.2. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

Invero la CTR ha statuito che la richiesta di applicazione della percentuale di ricarico più bassa per una determinata tipologia di prodotti era rimasta indimostrata da parte della contribuente e che la differenziazione dell’attività commerciale non costituiva prova che giustificasse tale richiesta, considerata anche la notevole distanza da quella applicata ai prodotti lavorati.

Tuttavia la censura prescinde dalla considerazione del dato costituito dalla differenza qualitativa dei prodotti, rimarcato dai contribuenti, che pur è dotato di una sua oggettiva rilevanza e non giustifica le assertive conclusioni sul punto, carenti anche di riferimenti alle risultanze dell’accertamento, con la conseguenza che è impedita la piena comprensione dell’iter logico/giuridico seguito per pervenire alla decisione.

4.1. In conclusione va accolto integralmente il ricorso principale e il ricorso incidentale sul secondo motivo, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR del Molise in altra composizione per il riesame nei limiti dei motivi accolti e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte di cassazione, accoglie il ricorso principiale ed il ricorso incidentale sul secondo motivo, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise in altra composizione per il riesame nei limiti dei motivi accolti e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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