Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16766 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.F. (OMISSIS), P.M.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI
RTENZO 285, presso lo studio dell’avvocato MANUNZA GIANFRANCESCO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLETTI SERGIO;
– ricorrenti –
contro
M.C. (OMISSIS), B.M.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO
1, presso lo studio dell’avvocato PALENZONA GIORGIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato FEDRIZZI FRANCESCO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 301/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 21/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Manunza Gianfrancesco difensore dei ricorrenti che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.2.2001 C.M. e B.M., comproprietari della p.f. 825/1 in C.C. Segno di Taio, confinante con la p. ed. 277 di L.F. e M.F.P., esponevano che su questa ultima particella nel 1982-83 era stata eretta una casa in violazione delle distanze legali dal confine, per cui chiedevano l’arretramento mediante demolizione parziale.
I convenuti invocavano il principio della prevenzione ex art. 875 c.c. e, comunque, contestavano la domanda.
Il Tribunale di Trento, sez. di Cles, con sentenza 13.1.2004, accoglieva la domanda condannando i convenuti ad arretrare la costruzione a metri cinque dal confine, come indicato in ctu ed alle spese, decisione appellata dai soccombenti ma confermata dalla Corte di appello di Trento, con sentenza 301/2005, che (rispetto al motivo di gravame secondo cui il regolamento edilizio del Comune di Taio consentirebbe di derogare al consolidato principio per il quale, allorquando lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza dal confine, il principio di prevenzione non opera, perchè la distanza dal confine va assolutamente rispettata ancorchè il fondo del vicino sia inedificato, se il regolamento consente la facoltà di costruire sul confine – in aderenza o in appoggio-; ciò come alternativa all’obbligo di rispettare una determinata distanza, perchè in tal caso si verserebbe in ipotesi del tutto analoga a quella prevista dagli artt. 873 e ss. c.c.) ha osservato che il regolamento prevede, sempre subordinatamente al consenso del proprietario finitimo, la possibilità di costruzione a distanza inferiore a m.5 solo sul confine e non anche in aderenza o in appoggio e che l’art. 9, comma 1 del regolamento richiamato riguarda le sole aree di completamento mentre, nella specie, si trattava di zona residenziale di nuovo sviluppo estensivo.
Generico era il capitolo di prova invocato nel secondo motivo di gravame circa un consenso verbale.
Infondata era la richiesta di condanna al mero risarcimento del danno perchè la consolidata giurisprudenza sul punto prevede la riduzione in pristino oltre i danni.
L.R. e M.F. con tre motivi, illustrati da memoria, resistono le controparti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano, col primo motivo, violazione del criterio della prevenzione, degli artt. 872 e 873 e ss. c.c., dell’art. 9 PRG, vizi di motivazione, col secondo dell’art. 1350 c.c., n. 4 e art. 2725 c.c., art. 244 c.p.c., dell’art. 9 PRG, vizi di motivazione, sulla dichiarata inammissibilità della prova testimoniale in ordine al consenso, come da capitoli riportati, col terzo motivo, sul rigetto della domanda subordinata di pronunzia al mero risarcimento del danni, violazione degli artt. 872, 873 e ss. c.c., 9 PRG e vizi di motivazione.
Le censure, meramente riproduttive dei tre motivi di appello, sui quali la decisione ha fornito una motivazione corretta, logica e coerente, non mentano accoglimento. Come dedotto, rispetto al motivo di gravame secondo cui il regolamento edilizio del Comune di Taio consentirebbe di derogare al consolidato principio per il quale, allorquando lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza dal confine, il principio di prevenzione non opera, perchè la distanza dal confine va assolutamente rispettata ancorchè il fondo del vicino sia inedificato, se il regolamento consente la facoltà di costruire sul confine (in aderenza o in appoggio); ciò come alternativa all’obbligo di rispettare una determinata distanza, perchè in tal caso si verterebbe in ipotesi del tutto analoga a quella prevista dagli artt. 873 e ss. c.c., la sentenza ha osservato che il regolamento prevede, sempre subordinatamente al consenso del proprietario finitimo, la possibilità di costruzione a distanza inferiore a m.5 solo sul confine e non anche in aderenza o in appoggio e che l’art. 9, comma 1 riguarda le sole aree di completamento mentre, nella specie si trattava di zona residenziale di nuovo sviluppo estensivo.
Generico era il capitolo di prova invocato nel secondo motivo di gravame circa un consenso verbale.
Infondato era, infine, il terzo motivo circa la condanna al mero risarcimento del danno perchè la consolidata giurisprudenza sul punto prevede la riduzione in pristino oltre i danni.
Ne deriva che non si individuano vizi della decisione ma, col richiamo a violazione di norme del cc. del PRG e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo, non si formulano idonee doglianze, riproponendo le tesi già dedotte in precedenza, stante anche l’irrilevanza del consenso che si voleva provare.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011