Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16766 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8284-2020 proposto da:

MILETTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANGELO CUTONE;

– ricorrente –

contro

U.T.M. LOGISTICA TRASPORTI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO DE FLORIO LA ROCCA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 18/7/2019, la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Miletto s.r.l., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha modificato in aumento l’importo della condanna già pronunciata dal primo giudice in favore della Miletto s.r.l. nei confronti della UTM Logistica e Trasporti s.p.a. a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi di trasporto, confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva compensato, tra le parti, i rispettivi crediti, corrispondenti, da un lato, a taluni corrispettivi dovuti in favore della Miletto s.r.l. e, dall’altro, al risarcimento del danno spettante alla UTM Logistica e Trasporti s.p.a. per taluni inadempimenti della Miletto s.r.l.;

con la stessa decisione, la corte d’appello ha modificato la regolazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, sostituendo, all’integrale compensazione delle stesse stabilite dal tribunale, la relativa compensazione nella sola misura di un terzo, condannando la Miletto s.r.l. al pagamento dei residui due terzi in favore della UTM Logistica e Trasporti s.p.a., in relazione a entrambi i giudizi di merito;

avverso la sentenza d’appello, la Miletto s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la UTM Logistica e Trasporti s.p.a. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente disposto la condanna della parte appellante (integralmente vincitrice in sede di gravame) al pagamento dei due terzi delle spese relative a entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante il giudice di primo grado ne avesse disposto la compensazione integrale, con l’evidente violazione del principio della soccombenza, avendo la Miletto s.r.l. comunque ottenuto una condanna in proprio favore ad esito del giudizio di primo grado, nonchè la riforma in appello della sentenza del primo giudice in forza della propria impugnazione;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di indicare alcuna riconoscibile giustificazione a fondamento della regolazione delle spese di lite pronunciata ad esito del giudizio d’appello;

il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza della restante censura;

osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la decisione dell’impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto effetto espansivo interno anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura; tale modificabilità dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente,, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell’intervento consentito al giudice dell’impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv. 655106 01),

con specifico riferimento alla regolazione delle spese di lite in fase di gravame, varrà rilevare (proprio al fine di attribuire una corretta interpretazione del parametro dettato dall’art. 336 c.p.c. in una prospettiva di carattere sistematico) la necessità di preservare il nesso di effettiva e concreta dipendenza tra quanto deciso nella sentenza d’appello e il modus della regolazione delle spese concretamente osservato nella sentenza di primo grado, dovendo escludersi la configurabilità di un automatismo di coinvolgimento del capo delle spese della prima sentenza derivante dalla mera circostanza della sua riforma in appello, occorrendo che il contenuto della riforma sia connesso con la decisione sulle spese, nel senso che quest’ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque in conformità al principio espansivo dell’art. 336 c.p.c., inibendo l’opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno;

in tal senso, la modifica di un capo della decisione impugnata non può comportare automaticamente la modifica di un altro capo come quello delle spese, occorrendo la dipendenza dei due capi, intesa in modo costituzionalmente rispettoso del diritto all’impugnazione, ovvero che non comporti l’eterogenesi dei finii dell’istituto trasformando la proposizione dell’impugnazione in una sorta di reformatio in pejus per chi ha impugnato, pure nel caso in cui la posizione di questi sia migliorata, quale esito dell’impugnazione, nel thema decidendum principale;

in breve, gli effetti positivi dell’impugnazione non possono essere condivisi dalla controparte di chi impugna: la reformatio in pejus rispetto alla posizione dell’impugnante violerebbe il diritto alla impugnazione e, al tempo stesso, il principio del giudicato, inserendo un nesso di dipendenza tra l’appello e la modificazione delle spese di primo grado in modo sfavorevole per l’appellante che, per quanto si è appena osservato, in realtà non sussiste, non rientrando nell’interesse di chi ha esercitato il diritto impugnatorio: e nell’interesse risiede sempre la sostanza di un diritto (v. Sez. 3, Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv. 655106 – 01; in termini sostanzialmente conformi v. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 – 01);

nel caso di specie, avendo il primo giudice disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, l’accoglimento (sia pure solo parziale) dell’appello proposto dalla Miletto s.r.l., e la conseguente (parziale) riforma della decisione di primo grado in senso più favorevole a quest’ultima, non giustificavano l’aggravamento della posizione della Miletto s.r.l. in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado (compensate solo per un terzo, dal giudice d’appello, con l’imposizione dei restanti due terzi a carico della medesima Miletto s.r.l.), avendo la corte territoriale in tal modo sostanzialmente provocato una reformatio in pejus a danno della società impugnante, con la conseguente violazione del relativo diritto all’impugnazione;

sulla base delle argomentazioni indicate, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo (assorbita la restante censura), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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