Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16766 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Esposito – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27094-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2009 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise in epigrafe indicata, depositata l’11.12.2009 e non notificata, in controversia concernente l’avviso di accertamento per IVA ed IRAP emesso nei confronti della (OMISSIS) SRL, attualmente in fallimento, per gli anni di imposta 2001 e 2002.

2. Il giudice di appello aveva confermato l’annullamento delle riprese per omessa contabilizzazione di componenti reddituali positivi fondate su dati desunti da documentazione extracontabile e per indebita emissione di note di credito, confermando solo la ripresa per mancata contabilizzazione di plusvalenza relativa alla cessione di un cespite. Quanto alla documentazione extracontabile, la aveva ritenuta priva di valenza indiziaria osservando che non era possibile comprendere sulla base di quali riscontri oggettivi l’Amministrazione avesse presunto l’effettivo incasso delle somme ivi indicate; quanto alle note di credito per sconti ed abbuoni, aveva affermato che gli importi apparivano congrui e che l’inesistenza di pattuizioni contrattuali non era circostanza preclusiva alla loro emissione.

3. L’intimata società in fallimento non ha svolto difese.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronuncia circa il motivo di appello concernente l’annullamento della ripresa relativa alla emissione della fattura senza addebito di imposta nei confronti della società Black Cotton SRL, che non aveva prodotto la prescritta dichiarazione di intenti, è fondato e va accolto.

1.2. Come si evince dal ricorso, ove gli atti del giudizio sono trascritti per autosufficienza, il motivo ritualmente introdotto in appello, non è stato oggetto di pronuncia da parte della CTR.

2.1. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è fondato e va accolto.

2.2. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, (nel testo vigente ratione temporis) prevede “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

2.3. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso alla procedura di variazione prevista con detta disposizione in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell’ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere documentale, o verbale, e persino successivo, purchè del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell’altra, con l’allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi (cfr. Cass. nn. 8535/2014, 26513/2011, 318/2006).

2.4. La CTR ha errato nella applicazione di detta normativa in quanto ha affermato, in contrasto i principi prima affermati, che “l’inesistenza di pattuizioni contrattuali” non era preclusiva alla sua applicazione.

3.1. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per la parte della sentenza in cui si assume che non risultano esplicitate adeguatamente le ragioni che potevano dimostrare oggettivamente, con apprezzabile margine di attendibilità, la riferibilità della documentazione extracontabile all’attività della società, è fondato e va accolto.

3.2. Invero la CTR, dopo avere affermato che in tema di accertamento induttivo la documentazione extracontabile può avere valore indiziario quando si connoti come elemento dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ha sostenuto che nel caso di specie tali requisiti mancavano e non risultavano esplicitate le ragioni che potessero dimostrare la riferibilità della documentazione alla società, con motivazione che appare assertiva ed insufficiente.

La CTR ha infatti trascurato di considerare una serie di elementi sottoposti al suo esame, come si evince dal ricorso, e di porli in collegamento gli uni con gli altri, segnatamente, tra l’altro: la circostanza che la documentazione venne trovata in occasione dell’accesso, presso la società; la corrispondenza tra le voci contraddistinte con la lettera “R” e gli incassi registrati, la riferibilità ai diversi punti vendita.

Inoltre ha fondato la decisione su considerazioni (circa la mancanza di prova dell’effettività degli incassi e di riferimenti espliciti a fornitori e clienti) che non pertengono ad una prova presuntiva, quale quella in esame, che impone al giudice di valutare la valenza indiziaria degli elementi sottoposti al suo esame, sia singolarmente che nel loro insieme ed alla quale, una volta che questa sia raggiunta, consegue l’inversione dell’onere probatorio sulla controparte.

Invero, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 5374/2017, 9108/2012).

4. In conclusione il ricorso va accolto su tutti i motivi; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR del Molise in diversa composizione per l’applicazione dei principi indicati e per la compiuta motivazione, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso su tutti i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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