Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16765 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato CIDDIO

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PENSI

NI EUGENIO;

– ricorrente –

contro

Z.M., Z.L.;

– intimati –

sul ricorso 568-2006 proposto da:

Z.M. C.F. (OMISSIS), Z.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato PINELLI GIUSEPPE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PICCOLI MAURIZIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Z.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato CIDDIO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PENSINI EUGENIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 253/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Ciddio Francesco con delega dell’Avv. Eugenio

Pensini difensore del ricorrente che preliminarmente deposita copia

pervenuta per fax di dismissione del mandato dell’Avv. Pensini

chiedendo il rinvio, e conclude per l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona, del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale in subordine .”il rigetto, e l’accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 giugno 2004 il Tribunale di Trento – adito da Z.O. nei confronti dei suoi figli Z.M. e Z.L. e da questi ultimi in via riconvenzionale – condannò i convenuti, nudi proprietari ognuno per un quarto di una casa di abitazione in (OMISSIS), a rilasciare l’immobile all’attore, che ne era usufruttuario per metà, nonchè a pagargli la somma di 16.600,00 Euro, come risarcimento per il mancato godimento del bene; rigettò le ulteriori domande proposte dall’una parte e dall’altra; compensò le spese di giudizio.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Trento, che con sentenza del 29 giugno 2005 ha respinto anche le domande che il Tribunale aveva accolto e ha condannato Z.O. al rimborso di due terzi delle spese del giudizio di secondo grado, compensandole per il residuo.

Z.O. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Z.M. e Z.L. si cono costituiti con controricorso, formulando a loro volta un motivo di impugnazione in via incidentale, cui Z.O. ha opposto un proprio controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di rinvio, formulata dal difensore del ricorrente nel presupposto della sua rinuncia al mandato, non può essere accolta, stante il disposto dell’art. 85 c.p.c..

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

In udienza il pubblico ministero ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso principale, rilevando che è del tutto privo dei requisiti dell’autosufficienza e della specificità.

L’eccezione è fondata.

Nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità manca in primo luogo una esauriente esposizione degli elementi della vicenda che ha dato luogo alla controversia, del suo oggetto, dello svolgimento del processo, delle posizioni che le parti vi hanno assunto, delle ragioni poste a fondamento della decisione: dati che vengono senz’altro presupposti, nè possono ricavarsi, con la necessaria precisione e completezza, dalla enunciazione dei motivi di impugnazione, sicchè questa Corte non è stata posta in grado di intendere il significato, la portata e la pertinenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Queste, d’altra parte, risultano estremamente generiche, poichè si risolvono in affermazioni assiomatiche, basate principalmente su considerazioni di carattere metagiuridico e in parte riferite alla sentenza di primo grado, sicchè il quadro che ne emerge appare estremamente vago e nebuloso, carente di puntuali argomentazioni che possano costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione della decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale consegue, a norma dell’art. 334 c.p.c., quella di inefficacia dell’incidentale, in quanto è stato proposto il 22 dicembre 2005, quando era già scaduto il termine di cui all’art. 325 c.p.c., che decorreva anche per Z.M. e Z.L. dal 29 luglio 2005, data in cui hanno notificato la sentenza di appello a O. Z. (cfr. Cass. s.u. 19 novembre 2007 n. 23829).

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale e inefficace l’incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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