Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16765 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5476/2005 proposto da:
G.G. (OMISSIS), B.G.
(OMISSIS), B.P. (OMISSIS), B.
L. (OMISSIS), eredi di B.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI Luigi, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GLENDI CESARE FEDERICO;
– ricorrenti –
e contro
F.G.; F.M.A., L.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 17/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 08/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore dei ricorrenti che ha chiesto
accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.G., B.L., B.P. e G. G. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 17/2004 con la quale, la Corte d’Appello di Genova, riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di B.C., dichiarava la nullità dell’impugnata sentenza del pretore di Genova n. 542/99, e rimetteva la causa al tribunale di Genova che avrebbe dovuto provvedere anche in ordine alle spese del grado d’appello.
Il ricorso che si articola in una sola censura che riguarda la mancata liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio da parte della Corte genovese. Gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, artt. 112 e 345 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4. Deducono che la Corte d’Appello di Genova che aveva dichiarato la nullità della sentenza del giudice di primo grado, nel rimettere gli atti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 354 c.p.c., doveva necessariamente pronunciarsi sulle spese del grado d’appello oltre che su quelle del primo grado e non rimettere la relativa liquidazione allo giudice a quale aveva rimesso la causa.
Invero l’art. 112 c.p.c., obbliga il giudice dell’appello di pronunciarsi sull’intera domanda e quindi anche su quella riguardante la condanna alle spese.
La doglianza è fondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C. il giudice di appello, nell’ipotesi che annulli – come nella fattispecie – la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., non può non sottrarsi l’obbligo di provvedere in ordine alle spese del processo di appello, costituente un punto specifico della domanda. Peraltro lo stesso giudice, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Cass. Sez. 2^, n. 6762 del 05.05.2003; Cass. n. 11668 del 5.0.2000; Cass. 12.11.1998 n. 11441).
In conclusione, va accolto il ricorso; conseguentemente dev’essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010