Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16765 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8047-2020 proposto da:

L.R.F., L.R.D., L.R.R.,

L.R.A., L.R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VITO ARTALE 6, presso lo studio dell’avvocato DONATO TOMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO BROGI;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETRURIA 44,

presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– controricorrenti –

Contro

N.C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato LUANA GRANOZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CIPRIANI;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1736/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 17/7/2019, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da S.A., e in riforma per quanto di ragione della sentenza di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha condannato L.R.P., L.R.A., L.R.F., L.R.F., L.R.R. e L.R.D., in solido tra loro, al risarcimento, in favore di N.C.V. e di S.A., dei danni dagli stessi subiti a seguito della violenta esplosione verificatasi, nell’immobile di proprietà di tutti i soggetti condannati, a causa di una fuga di gas innescata dall’accensione, da parte di S.A., di una sigaretta;

con la medesima decisione, la corte d’appello ha disatteso le domande risarcitorie e di manleva proposte dai L.R. nei confronti dello S. per il fatto dannoso dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver dato atto della mancata contestazione, in sede di appello, delle statuizioni emesse dal primo giudice con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dei proprietari dell’immobile oggetto di causa per i danni dedotti in giudizio (non avendo detti proprietari proposto alcun appello al riguardo), ha evidenziato come, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti al giudizio, fosse risultata (diversamente da quanto rilevato dal giudice di primo grado) l’assenza di alcuna corresponsabilità dello S. nella causazione del fatto dannoso, con la conseguente attestazione dell’esclusiva responsabilità dei proprietari dell’immobile per tutti i danni provocati dall’esplosione in esame;

avverso la sentenza d’appello, L.R.P., L.R.A., L.R.F., L.R.R. e L.R.D., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

N.C.V. e S.A. resistono con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043,2051 e 2053 c.c., anche con riferimento all’art. 1804 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso di alcuna responsabilità dello S. per la causazione del fatto dannoso in esame, essendo emerso, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, l’effettiva ascrivibilità, a carico dello stesso, di gravi imprudenze causalmente connesse all’innesco dell’esplosione dedotta in giudizio;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione delle norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione nei limiti consentiti (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente affermato la mancata contestazione, da parte dei proprietari, della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva attestato la relativa responsabilità per i danni dedotti in giudizio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., avendo, detti proprietari, costantemente negato, nel corso dell’intero procedimento, ogni proprio coinvolgimento nei fatti oggetto d’esame;

il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza;

osserva il Collegio come la circostanza dedotta dagli odierni ricorrenti – consistente nella costante negazione, nel corso dell’intero procedimento, di ogni proprio coinvolgimento nei fatti oggetto d’esame deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della formazione del giudicato interno sull’attestazione della relativa responsabilità, ex art. 2051 c.c., per i fatti dannosi dedotti in giudizio, avendo il giudice d’appello espressamente (e correttamente) rilevato come gli odierni ricorrenti non avessero interposto alcun appello avverso detta statuizione, così determinandone la formale irretrattabilità, a nulla rilevando le eventuali, informali e generiche, contestazioni di detta statuizione nel quadro delle argomentazioni difensive dipanate nei propri scritti;

a tale riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica, assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere, nel giudizio d’impugnazione, la relativa questione (che dà luogo a un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito) – in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dall’art. 324 c.p.c. e dall’art. 329 c.p.c., comma 2 (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4908 del 27/02/2017, Rv. 644313 – 01);

sulla base delle argomentazioni indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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