Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16765 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17493-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE
TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato MARIO VENDITTI, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2010 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,
depositata il 01/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato VENDITTI che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 71/20/10, depositata il 01.04.2010 e notificata il 26.04.2010, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio totale emesso dall’Amministrazione finanziaria in data 02.01.2008, in merito all’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per IVA, IRPEF ed IRAP per gli anni di imposta 2002 e 2005, nei confronti di C.R., a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis del per omessi o carenti versamenti.
2. Nel respingere l’appello dell’Ufficio, fondato sul carattere parziale dello sgravio, la Commissione Regionale, dopo avere considerato che la residua controversia riguardava solo Euro 14.144,36 dell’originario importo richiesto – a detta della contribuente relativa sanzioni ed interessi anch’essi regolarmente annullati -, ne rilevava l’inammissibilità per genericità dei motivi, sulla considerazione che anche l’esame del “dettaglio degli addebiti” e di quanto in atti non consentiva di comprende perchè per determinate poste erano indicati più importi e le ragioni per cui se ne continuava a pretendere la corresponsione.
3. La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su tre motivi, ai quali replica la contribuente con controricorso notificato tardivamente e discute in pubblica udienza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il controricorso va dichiarato inammissibile perchè notificato tardivamente.
1.2. Primo motivo – Si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sostenendo che la CTR aveva deciso extrapetita, su motivi non dedotti, giudicando in merito alla presunta mancata spiegazione da parte dell’Ufficio del fondamento della iscrizione a ruolo non sottoposta a sgravio, laddove l’appello riguardava solo il carattere “parziale” dello sgravio.
1.3. Secondo motivo – Si denuncia la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sulla considerazione che sia le deduzioni proposte dall’Ufficio in grado di appello, sia la causale del provvedimento di sgravio parziale della cartella, rendevano facilmente comprensibili le ragioni della pretesa erariale e chiarivano come lo sgravio parziale dell’iscrizione a ruolo lasciava invariato, limitatamente agli importi confermati, il debito della parte. Ciò in quanto la parte privata non aveva provato la non debenza dei tributi per l’assolvimento del debito erariale.
1.4. Terzo motivo – Si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sulla considerazione che la parte privata non aveva provato di avere versato le imposte non sgravate e ancora dovute, come suo onere.
1.5. Tutti i motivi risultano inammissibili in quanto non censurano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi e non, come sostenuto dalla ricorrente Agenzia, sull’accoglimento di motivi o eccezioni non dedotte.
1.6. Il secondo motivo, inoltre, è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non contiene la trascrizione di alcun passo degli atti richiamati (cartella, atto di sgravio, atto di appello), necessaria per valutare la fondatezza della doglianza per comprenderne il concreto e specifico contenuto.
1.7. Il terzo motivo, inoltre, presuppone una situazione di fatto – la circostanza che gli importi pretesi si riferiscano ad imposte non sgravate – che dalla sentenza risulta essere stata contestata (secondo la contribuente gli importi si riferirebbero a sanzioni ed interessi) e che non è stata accertata in fatto dalla CTR.
2.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità di tutti i motivi.
2.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
La Corte di cassazione,
rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 640,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016