Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16765 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4721-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO AGAMENNONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO BARBIERI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 118/2013 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 118, depositata il 17 settembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e, in accoglimento dell’appello incidentale spiegato da (OMISSIS), ha integralmente riformato la decisione di prime cure, così annullando un avviso di accertamento emesso, per il periodo d’imposta 2005, relativamente ad una plusvalenza conseguita dalla cessione di aree edificabili (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b));

– il giudice del gravame ha rilevato che la cessione delle aree edificabili doveva considerarsi “inerente e strumentale alla realizzazione dell’attività assistenziale dell’Ente”, – in quanto volta a conseguire la “ristrutturazione di una casa di riposo per anziani e quindi rendere agibile un fabbricato strumentale per l’attività istituzionale dell’Istituto”, – così da rendere “intassabile” la plusvalenza realizzata in relazione al disposto di cui al D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 5, comma 8 (che, a sua volta, rendeva applicabile alla contribuente il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2);

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’Azienda pubblica di Servizi alla persona (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memoria, e pur articola due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – l’Agenzia ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 e art. 74, comma 2, deducendo, in sintesi, che lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente, seppur rilevante, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, quale attività di natura non commerciale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2), alcun rilievo riveste ai fini della tassazione della plusvalenza nella fattispecie in contestazione, posto che quest’ultima è “in ogni caso” tassabile, quale reddito diverso, unitamente ai redditi fondiari e di capitale dell’Ente non commerciale;

2. – il motivo è fondato e va accolto;

3. – il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma della L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 10”), all’art. 5, comma 8, dispone che “Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.”;

– ai sensi, quindi, di detta disposizione, – nel cui àmbito applicativo ricade la parte, odierna controricorrente, in ragione della sua qualificazione quale Azienda di servizi (v. il Reg. Regionale 18 marzo 2003, n. 6, come modificato dal Reg. 28 marzo 2003, n. 7, nonchè la Delib. Giunta Regionale, 6 agosto 2003, n. 999, di approvazione dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “(OMISSIS)”), – se l’attività istituzionale dell’Azienda (così come delineata in Statuto) deve, in effetti, ritenersi di natura non commerciale, ciò non di meno da detta qualificazione dell’attività dell’Ente alcun riflesso consegue, così come denuncia la ricorrente, sul piano della tassazione della plusvalenza in contestazione;

– come, difatti, reso esplicito dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), art. 73, comma 1, lett. b), art. 74, comma 2, e art. 143, comma 1, la plusvalenza non conseguita “nell’esercizio… di imprese commerciali” (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1) costituisce reddito diverso che, unitamente ai “redditi fondiari, di capitale, di impresa…, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione” concorre nella formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143, comma 1);

– la natura non commerciale delle attività statutarie dell’Azienda di servizi esclude, dunque, la riconducibilità al reddito di impresa della plusvalenza conseguita dalla cessione di aree edificabili ma, e inversamente, concorre alla formazione del reddito complessivo dell’ente non commerciale, quale reddito diverso (v. altresì, con riferimento alle ex Ipab, Corte Cost., 9 luglio 2002, n. 328);

4. – i due motivi di ricorso incidentale, – incentrati, l’uno sulla qualificazione della fattispecie contrattuale e sulla corretta individuazione del periodo d’imposta di imputazione della plusvalenza, l’altro sulla insussistenza stessa di una plusvalenza, – sono, per converso, inammissibili;

– come reso esplicito dal contenuto della gravata sentenza, – e, per vero, dagli stessi motivi di ricorso incidentale che afferiscono tutti a questioni che il giudice del gravame non ha esaminato perchè questioni rimaste assorbite nell’unica ratio decidendi di cui sopra s’è dato conto, – il ricorso incidentale è stato proposto dalla parte (interamente) vittoriosa nel giudizio di appello, sia pur per una delle diverse ragioni che vennero poste a fondamento dell’impugnativa dell’avviso di accertamento (e dell’appello spiegato in via incidentale);

– come la Corte ha già rilevato, con consolidato indirizzo, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato col quale vengano proposte censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito ma che involgano questioni sulle quali il giudice del gravame non si è pronunciato ritenendole assorbite, posto che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, e che le stesse questioni potranno essere riproposte, in caso di annullamento della sentenza, davanti al giudice del rinvio (v., ex plurimis, Cass., 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass., 7 luglio 2010, n. 16016; Cass., 18 settembre 2007, n. 19366; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass., 28 agosto 2004, n. 17201);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Liguria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti (sub punto 3.);

– alcunchè va disposto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ai fini del versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, in quanto la ratio della disposizione, – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (v., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (in ragione dell’accoglimento del ricorso principale) e che, oltretutto, lascia impregiudicata la fondatezza dei motivi di ricorso (corrispondenti a questioni che, come si è detto, potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa

Composizione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 agosto 2020

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