Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16764 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7348-2010 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO SIANO con

procura notarile del Not. Dr. ZACCARELLI FRANCESCO in PESARO rep. n.

102271 del 17/11/2015;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2009 della COMM.TRIB.REG. delle Marche,

depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VIGNOLI per delega dell’Avvocato

SIANO che ha chiesto l’estinzione del giudizio per intervenuta

cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si associa;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

intervenuta cessata materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della notifica di tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, N.L. provvedeva ad impugnarli dinanzi alla CTP di Pesaro, con esisto sfavorevole.

Anche l’appello del contribuente era respinto dalla CTR delle Marche con la sentenza n. 09.07.09, depositata il 23.07.2009.

In particolare il secondo giudice confermava la fondatezza dei rilievi dell’Amministrazione in merito al recupero a tassazione di costi non riconosciuti e di minusvalenze/plusvalenze connesse alla cessione di automezzi.

3. Il contribuente ricorre per cassazione su sette motivi, al quale replica la Agenzia con controricorso.

Con memoria ex art. 378 c.p.c. il contribuente ha comunicato la definizione amministrativa della controversia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 39, comma 12, lett. d).

Acquisita la comunicazione della regolarità della definizione della lite definizione e di pagamento interale di quanto dovuto, da parte dell’Agenzia delle entrate del giudizio, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione all’odierna udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I sette motivi proposti dal ricorrente prospettano la nullità della sentenza per plurimi vizi motivazionali, per violazione o falsa amplificazione dell’art. 2697 c.c. e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost..

2. Assume carattere pregiudiziale all’esame dei motivi il rilievo della causa di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La parte controricorrente ha, infatti, depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 22.04.2016 le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate di Pesaro e Urbino, Ragusa, prot. nn. 52707, 52708 e 53248, datate le prime due 06.09.2012 e la terza 10.09.2012, attestanti la regolarità della definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, con la quale è stata definita la lite pendente relativa al ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 169/01/09 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

3. Pertanto, visto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

La definizione della lite ex lege comporta, infatti, la estinzione della obbligazione tributaria con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2. Ne segue che il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l’originario rapporto controverso, e dunque a far venire meno l’oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese delle parti), comporta che la cassazione della sentenza impugnata sia senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti (cfr. Cass. nn. 16324/2014, 19533/2011, 13109/2012).

Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha sostenute.

PQM

La Corte di cassazione:

pronuciando sul ricorso:

– dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

– le spese del giudizio restano a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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