Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16764 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15947/2013 R.G. proposto da:

M.R., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di Fiore,

con domicilio eletto in Roma, via Ottaviano 42, presso lo studio

dell’avv. Bruno Lo Giudice;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimata –

avverso la Commissione Tributaria Regionale della Campania n.

165/18/12, depositata il 12 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto tardiva l’impugnazione dell’atto impositivo, in quanto proposta oltre il termine di sessanta giorni della notificazione, avvenuta a mezzo del servizio postale con ricezione del plico il 24 giugno 2008;

che il dibattito in primo e in secondo grado ha avuto come punto di riferimento un supposto errore dell’Amministrazione finanziaria incorso nella notificazione dell’atto a mezzo del servizio postale: secondo la ricorrente, nella busta ricevuta nella predetta data del 24 giugno 2008 non c’era l’avviso di accertamento impugnato, ma un diverso atto impositivo, mentre l’avviso di accertamento era stato in effetti notificato, sempre a mezzo del servizio postale, il 22 luglio 2008, essendo contenuto nella busta recapitata in tale data;

che tale tesi della contribuente è stata disattesa dapprima della Commissione provinciale e poi da quella regionale, la cui sentenza è oggetto del presente ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso;

che il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto della motivazione, operata per relationem alla sentenza di primo grado, senza che siano state indicate le ragioni dell’adesione;

che il motivo è infondato: la sentenza ha ritenuto corrette le motivazioni della sentenza di primo grado e le ha fatte proprie;

che il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Ctr pronunciato sulla eccezione secondo cui la mancata indicazione del numero di registro cronologico sull’atto notificato pregiudicava la verifica del contenuto del plico ricevuto il 24 giugno 2008;

che il motivo è infondato: i giudici d’appello hanno positivamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova che l’atto notificato a mezzo del servizio postale il 24 giugno 2008 era quello cui si riferiva l’impugnazione, con ciò implicitamente rigettando ogni possibile deduzione incompatibile con tale conclusione (Cass. n. 17956/2015);

che il terzo motivo ripropone la medesima tesi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della violazione della L. n. 890 del 1992, art. 3 e dei principi di riparto dell’onere della prova in materia di notificazione;

che il nucleo essenziale del motivo è inteso a sostenere che la notificazione in data 24 giugno 2008 fu eseguita in modo irregolare, in quanto sull’atto impositivo notificato doveva essere indicato il numero di cronologico, che avrebbe poi dovuto essere riportato anche sull’avviso di ricevimento, mentre l’uno e l’altro adempimento furono omessi nel caso di specie;

che l’omissione di tale formalità avrebbe pregiudicato la regolarità della notificazione, con conseguente onere del notificante di provare che la busta ricevuta il 24 giugno 2008 contenesse effettivamente l’avviso di accertamento, la cui impugnazione fu ritenuta tardiva;

che il motivo è inammissibile: è la stessa ricorrente a ritenere che le formalità cui si riferisce il motivo non sono prescritte a pena di nullità (cfr. Cass. n. 15251 del 2006), in guisa che la loro omissione integra una semplice irregolarità, per cui il piano della indagine si spostava dal diritto al fatto, e cioè se, in presenza di quel tipo di contestazione avanzata dalla destinataria della notificazione, l’Amministrazione finanziaria notificante avesse dato la prova della corrispondenza del contenuto della busta;

che la Ctr ha ritenuto che tale prova fosse stata fornita, dando ragione del suo convincimento, per cui la relativa valutazione andava semmai censurata per vizio di motivazione;

che in conclusione il ricorso va rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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