Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16764 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20944/13 R.G. proposto da:

PROGETOUR S.R.L., quale incorporante della Agrosiris s.r.i., in

persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avv. Vito Antonio Martielli, con

domicilio eletto presso lo Studio legale Di Benedetto &

Associati, in Roma alla via Cicerone, n. 28;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Basilicata n. 27/1/13 depositata in data 1 febbraio 2013

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Basilicata s.p.a., Concessionario per la riscossione, notificava alla Progetour s.r.l. intimazione di pagamento per l’anno d’imposta 2003, emessa a seguito di cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’importo di Euro 13.055,21, derivante da liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

La contribuente proponeva ricorso eccependo, tra l’altro, l’omessa notifica della cartella di pagamento, l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo, l’insussistenza della pretesa impositiva, oltre che la carenza di motivazione.

L’Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva l’estromissione dal giudizio, mentre il concessionario depositava documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione opposta.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di notifica della cartella di pagamento.

Proposto appello dall’Ufficio che insisteva nella richiesta di estromissione dal giudizio, il Concessionario precisava che il debito iscritto a ruolo risultava estinto sia per effetto di uno sgravio parziale da parte dell’Ente impositore, sia per effetto dell’intervenuto pagamento da parte della contribuente in epoca successiva al deposito della sentenza e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

La Commissione regionale, sul rilievo che quanto rappresentato dal Concessionario costituisse causa di cessazione della materia del contendere, dichiarava estinto il giudizio.

Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione la Progetour s.r.l., con due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre Equitalia Sud s.p.a., sebbene ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la Commissione regionale ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere sulla base dei fatti dedotti da Equitalia Sud s.p.a.. Evidenzia di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla conferma della sentenza di primo grado che, riconoscendo il difetto di notifica della cartella di pagamento prodromica all’atto di intimazione opposto, aveva fatto venire meno la pretesa fiscale, e precisa che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone il pieno accordo tra le parti circa l’intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia, cosicchè il giudice non può adottare tale decisione quando le parti hanno manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito.

2. Con il secondo motivo censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, atteso che la cessazione della materia del contendere in ambito tributario si riferisce alle ipotesi di definizione delle pendenze (condono) o alle ipotesi in cui l’Ufficio proceda in via di autotutela al ritiro dell’atto impugnato.

Lo sgravio parziale di Euro 379,00 delle somme iscritte a ruolo effettuato dall’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’importo richiesto, e l’avvenuto pagamento del residuo importo, eseguito al solo fine di evitare la prosecuzione dell’azione esecutiva del Concessionario, non potevano costituire causa di cessazione della materia del contendere.

3. I motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel processo tributario la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 27598 del 10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel corso del processo praggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l’effettivo venire meno dell’interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del 7/5/2009). Ne consegue che l’allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice (Cass. n. 16150 del 8/7/2010).

Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla decisione impugnata, è da escludere che si fossero verificate tali situazioni, in quanto la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata formulata soltanto dal Concessionario della riscossione che in sede di appello ha precisato che “il debito iscritto a ruolo risultava estinto per avere l’Ente impositore operato sgravio e per essere intervenuto, ad opera del contribuente in epoca successiva al deposito della sentenza, il pagamento”. I fatti allegati dal Concessionario non potevano da soli determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, in assenza di un riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della pretesa fiscale o comunque di una rinunzia esplicita alla prosecuzione del giudizio, atteso che l’Amministrazione finanziaria anche nel corso del giudizio di appello – come evidenziato in ricorso – ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, insistendo per la declaratoria di estromissione dal giudizio e, in subordine, per il rigetto delle eccezioni sollevate dalla parte contribuente, mentre quest’ultima ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, a sè favorevole, considerato che l’accoglimento dell’eccepito difetto di notifica della cartella di pagamento avrebbe fatto venire meno la pretesa azionata. Peraltro l’avvenuto pagamento, da parte della società contribuente, delle residue somme iscritte a ruolo non può costituire causa di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il pagamento ben può essere intervenuto al solo fine di evitare l’azione esecutiva da parte del Concessionario della riscossione, per cui la Commissione regionale avrebbe dovuto valutare le ragioni per le quali la parte contribuente aveva deciso di effettuare il pagamento delle residue somme iscritte a ruolo.

La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi richiamati e va, pertanto, cassata, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, che dovrà procedere a nuovo esame, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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