Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16763 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 26081 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2006, proposto da:
P.G., rappresentato e difeso, per procura a margine del
ricorso, dall’avv. BONI Massimo di Viterbo ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Pompeo Trigi n. 1, presso l’avv. Stefania
Casanova;
– ricorrente –
contro
D.M.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Germanico n. 172, presso l’avv. SILVANI Barbara che, anche
disgiuntamente con l’avv. Daniele Di Marco di Viterbo, la rappresenta
e difende, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sez. Pers. e
Fam., n. 1950, del 5 aprile – 3 maggio 2006.
Udita, all’udienza del 22 giugno 2010, la relazione del Cons. Dr.
Fabrizio Forte.
Udito il P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte d’appello di Roma del 3 maggio 2006, nel processo di separazione giudiziale dei coniugi P.G. e D.M.M.P., è stato rigettato l’appello principale del marito, per l’annullamento della decisione del Tribunale di Viterbo relativa all’assegno mensile di mantenimento a suo carico e in favore della moglie in Euro 361,51 e per la riduzione del contributo del genitore non affidatario per la figlia minore affidata alla madre, di Euro 413,16 al mese; si è accolto invece il gravame incidentale della donna per l’addebito della separazione al P., che aveva abbandonato il domicilio coniugale senza il consenso della moglie.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, la quale ha presunto miglioramenti delle condizioni economiche del P. per la perdurante sua attività di amministratore e socio di società commerciali, anche se le dichiarazioni dei redditi di lui evidenziavano una contrazione degli affari e le indagini della Guardia di Finanza non avevano dato elementi utili a conferma di incrementi patrimoniali, emergenti anche dal fatto che l’uomo aveva trasformato le società commerciali di persone di cui era gestore in società di capitali, con aumento del patrimonio sociale, da solo sintomatico della espansione delle entrate e della buona disponibilità economica dell’uomo.
Tale rilievo non poteva ritenersi smentito dalla improvvisa riduzione dei redditi dal P. dichiarati al fisco dopo il 1999, in assenza di ragioni che potessero giustificare un così repentino depauperamento dell’appellante P., ragioni comunque neppure evidenziate con il gravame di tale parte.
Doveva quindi confermarsi il giudizio del tribunale sulla buona posizione economica dell’appellante principale, emergente pure dal conto corrente personale acceso presso la Cassa di risparmio di Viterbo e tenuto distinto da quello delle società di capitali da lui amministrate; in tale conto erano transitati, da marzo a dicembre 2004, oltre 45.000.000 di Euro (tale è la somma indicata in sentenza, non impugnata dal ricorrente, ma ridotta, nel controricorso, ad Euro 45.000,00); sulla provenienza di tale somma nessuna spiegazione è stata fornita dal P..
Permanendo una rilevante disparità di redditi tra il P. e la D.M., insegnante elementare con redditi annuali di poco superiori a 20.000,00 Euro, dovevano confermarsi le somme che il Tribunale aveva posto a carico del primo per il mantenimento della seconda e della figlia e andava rigettato il gravame dell’uomo su tale punto.
Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso di quattro motivi il P. cui resiste, con controricorso, la D.M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come poi modificato, e dell’art. 2697 c.c., perchè la sentenza impugnata non chiarisce nulla sull’adeguatezza del patrimonio e dei redditi del P. a somministrare alla famiglia quanto nella decisione stabilito e, sul piano probatorio, sposta sul ricorrente la prova, che incombe invece sull’altra parte, della esistenza delle differenze economiche tra le parti in causa a base dell’assegno posto a carico del ricorrente di mantenimento della moglie e del contributo per la figlia, che, alla data della pronuncia di primo grado, era ancora minorenne. Ad avviso della Corte, non è stato possibile accertare i redditi e le condizioni patrimoniali del P. e lo stesso avrebbe dovuto provare la contrazione dei suoi affari e la riduzione dei suoi redditi per vedere accolto il suo appello: il ricorrente pone quindi il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: Nel giudizio di divorzio è corretto che, non avendo il coniuge economicamente debole assolto al proprio onere probatorio, si richieda al coniuge onerato del mantenimento la dimostrazione o l’allegazione dei motivi per i quali il reddito percepito all’epoca della separazione sia diminuito in maniera sensibile? 1.2. Si lamenta in secondo luogo la violazione degli artt. 2967, 2727, 2729 c.c., per avere la Corte deciso in ordine al mantenimento della moglie e della figlia del ricorrente in base a indizi, mancanti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui a tale ultima norma del codice civile. La sentenza si fonda sul fatto dell’attività economica già esercitata in passato dal P., non evidenziando altri elementi che giustifichino quanto il ricorrente stesso deve pagare per il mantenimento della moglie e per la figlia;
il quesito di diritto conclusivo è il seguente: è corretta la sentenza che ritiene provata, in base a indizi privi dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c., la percezione di un reddito sicuro e consistente del coniuge separando al fine dei suoi obblighi verso moglie e figli considerando il solo fatto della pregressa attività economica dello stesso? 1.3. Si censura poi la decisione impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione sul punto decisivo della adeguatezza patrimoniale e reddituale del ricorrente per corrispondere un assegno all’altro coniuge. L’aumento del capitale sociale e il transito nel conto corrente di danaro non sono indizi rilevanti e non provano maggiori redditi rispetto al 1999 del P., mancando elementi specifici e documentati che confermino la veridicità dell’assunto della Corte di merito sulla situazione economica della parte.
1.4. Si deduce quindi la contraddittorietà della motivazione in rapporto all’adeguatezza dei redditi del P. per corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie, dopo essersi affermata l’impossibilità di accertare il reddito del ricorrente, non emergendo in atti le risultanze processuali che confermino detta rilevante redditualità dell’attività del ricorrente.
Se è mancato tale accertamento dei presupposti relativi agli incrementi patrimoniali del ricorrente, non è possibile sul piano logico affermare la maggiore redditività delle attività economiche svolte dal P..
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la totale inadeguatezza del quesito finale ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che non solo richiama la normativa sul divorzio, ma richiama fatti rilevanti solo in sede di scioglimento di matrimonio e non di separazione, cioè la differenza di redditi e del patrimonio del ricorrente alla data della decisione rispetto “all’epoca della separazione”, circostanza neppure configurabile nel presente processo, con inconferenza palese del quesito conclusivo, che esclude quindi ogni rilievo di qualsiasi risposta allo stesso, rendendo inammissibile il motivo di ricorso (S.U. 12 maggio 2008 n. 11650 e 21 giugno 2007 n. 14365).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perchè nessuna violazione vi è stata dell’art. 2729 c.c., essendo gli elementi di prova tenuti presenti dalla Corte di merito gravi, precisi e concordanti e non riguardando solamente la pregressa attività economica del P. durante la convivenza con la famiglia, come dedotto in ricorso, ma la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente all’attualità a fronte di quella della controparte, ricavata con presunzioni semplici da fatti emersi in corso di causa (sull’art. 2729 c.c., Cass. 24 luglio 2009 n. 17358 e 29 ottobre 2008 n. 25995 e C. Cost. ord. 2 aprile 2009 n. 95). Il ricorrente non nega nè gli aumenti di capitale delle società di cui è amministratore, costituenti elementi di prova delle sue buone disponibilità patrimoniali, nè la trasformazione delle sue società commerciali di persone in società di capitali; solo un accenno vi è nel motivo all’altra circostanza giustamente ritenuta rilevante per le scelte dei giudici d’appello, cioè quella del movimento di capitali sul conto corrente del P. in alcuni mesi del 2004, che, anche se non sembrano precisati nella loro entità, comunque il ricorrente non giustifica.
Le indicate plurime circostanze di fatto, gravi e precise, con la pregressa attività di commerciante di preziosi che neppure il ricorrente dichiara di avere abbandonato, sono fatti che secondo l’incensurabile apprezzamento della Corte di merito concordano nel far presumere una capacità patrimoniale e reddituale rilevante del ricorrente, certamente superiore a quella della moglie, insegnante elementare con reddito di circa Euro 20.000,00 all’anno, ed idonea quindi a consentirgli l’esborso mensile deciso in sede di merito.
2.3. Il terzo e quarto motivo di ricorso riguardano rispettivamente le insufficienze e le contraddittorietà della motivazione in rapporto al “giudizio di divorzio” di cui si parla ancora, in luogo dì quello di separazione: essi sono entrambi inammissibili per la chiara inadeguatezza delle censure in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione di merito e ai fatti controversi su cui vi sarebbero state le dedotte carenze di motivazione, non correttamente sintetizzate da parte ricorrente.
Invero sul piano logico, in mancanza di contestazioni più articolate e precise della parte ricorrente, non è dubbio che gli elementi di fatto riportati anche nello stesso terzo motivo di ricorso sono più che sufficienti a giustificare l’assegno e il contributo posti a carico del P.; nessuna contraddizione vi è tra l’affermazione della modestia dei risultati dell’indagine della Guardia di Finanza, in rapporto agli elementi indiziari valutati dalla Corte di merito, che da soli hanno costituito i fatti noti da cui i giudici hanno ricavato quello ignoto della adeguatezza reddituale e patrimoniale del P., per la quale egli può contribuire al mantenimento del tenore di vita fruito nel corso della convivenza dalla moglie e della figlia nella misura liquidata in sede di merito.
Pertanto il terzo e quarto motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili.
3. Per la soccombenza, le spese della presente fase di legittimità devono porsi a carico del P. e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in favore della controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010