Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16763 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10133/2013 R.G. proposto da:

E.P.P., con gli avv.i Roberto Pellegrino e Stefano

Pellegrino e con domicilio eletto presso lo studio degli avv.i Marco

Paoletti e Vieri Paoletti in Roma, alla via Filippo Corridoni n. 14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania – Napoli, n. 229/51/2012, pronunciata il 28 settembre 2012

e depositata il 12 ottobre 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente è socio e legale rappresentante della società “Arredamento E.E.” s.r.l., di cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito ai fini Ires, Irap e IVA per un importo di Euro 255.267,00 in relazione all’anno d’imposta 2005. L’atto impositivo che ne conseguiva veniva impugnato dalla società: il relativo giudizio è giunto sino allo scrutinio di questa Corte e ti

definito con ordinanza n. 6227/2020.

2. A seguire l’Ufficio rettificava il maggior reddito anche nei confronti del contribuente sig. E. e che gli veniva imputato per trasparenza nella misura di Euro 97.001,00 ai fini Irpef e addizionali regionali.

3. Anche il contribuente adiva il giudice di prossimità, ove resisteva l’Ufficio. La CTP non disponeva la riunione dei due giudizi come richiesto dall’Amministrazione finanziaria, respingendo il ricorso proposto.

4. Il contribuente interponeva appello, cui resisteva l’Ufficio: denegata nuovamente la richiesta di riunione, il gravame veniva rigettato.

5. Insorge ora con ricorso il contribuente, affidandosi a quattro motivi. Resiste con tempestivo (verificare cartolina) controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Dalla lettura del ricorso risulta che la società “Arredamento Enrico E.” s.r.l ha adito questa Corte e che il relativo giudizio sia stato rubricato al 10127/2013 R.G.

1.1 Tale precisazione è dirimente perchè il contribuente ha invocato lo scrutinio di legittimità trascrivendo, nel proprio atto introduttivo, lo stesso identico ricorso promosso nell’interesse della società “Arredamento Enrico E.” s.r.l.: sono stati, dunque, qui riproposti gli stessi motivi svolti in relazione alla sentenza di secondo grado che ha definitivo i giudizi di merito in relazione all’atto impositivo diretto alla società, senza variazione alcuna e, soprattutto, senza aggiunta di alcuna autonoma censura.

1.2 Invero, non essendo state accolte, nei precedenti gradi di giudizio, le richieste di riunione della vertenza promossa dal contribuente a quella promossa dalla società, costui insorge ora innanzi a questo Giudice promuovendo, in buona sostanza, un ricorso per mera “illegittimità derivata”.

2. In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, anche sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta che la CTR aveva confermato erroneamente la sentenza di primo grado che aveva deciso secondo equità nella rideterminazione dei ricavi.

3. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la CTR non poteva procedere autonomamente alla determinazione induttiva della percentuale di ricarico.

4. Con il terzo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione anche sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e in particolare circa la sussistenza degli indizi che costituirebbero delle presunzioni con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta che la CTR, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, avesse accolto solo parzialmente il ricorso e non per intero.

5. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 112 e 113,115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta in particolare che il giudice di appello aveva omesso di esaminare ed esplicitare gli elementi di fatto e di diritto utilizzati per rideterminare in diminuzione i ricavi accertati nella misura indicata e non aveva dato conto di aver esaminato gli elementi di prova forniti.

6. Tanto premesso, occorre dare atto che il ricorso promosso dalla società, e il conseguente ricorso incidentale esperito dal patrono erariale, sono stati definiti da questa Corte con l’ordinanza n. 6227/2020, che li ha rigettati entrambi, di tal via confermando la legittimità dell’originario atto impositivo.

6.1 Pertanto, avendo il contribuente instaurato il presente giudizio svolgendo solo ed esclusivamente motivi per illegittimità derivata, ne segue le sorti e dev’essere rigettato per le medesime ragioni, conseguentemente confermando la legittimità dell’originario avviso di accertamento.

7. In ordine alle spese di lite, occorre dare atto altresì che nel ricorso promosso dalla società questa Corte ne ha disposto la compensazione in ragione della soccombenza reciproca. Reciprocità che difetta nel presente giudizio per non aver l’Avvocatura dello Stato promosso ricorso incidentale.

Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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