Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16763 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3055-2010 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 102, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VIBO

VALENTIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 102/2009 della COMM.TRIB.REG. della Calabria,

depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza n. 102/06/09, depositata il 20.03.2009 e non notificata, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da C.C. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEF ed ILOR per l’anno di imposta 2000, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, avendo accertato un maggior reddito per effetto di una ricostruzione di ricavi indiretta mediante l’applicazione di percentuali di ricarico sul costo del venduto.

2. La Commissione nel respingere l’appello, sosteneva che l’avviso era motivato per relationem al pvc della G. di F. conosciuto dalla contribuente. Rilevava che la verifica aveva dimostrato l’inattendibilità delle scritture contabili ed aveva ritenuto corretta l’applicazione delle percentuali di ricarico per la ricostruzione del reddito, sulla considerazione che l’applicazione della media aritmetica semplice e non ponderata aveva avvantaggiato il contribuente.

3. C.C. propone ricorso su tre mezzi nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale replica la sola Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze. In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass. sent. n. 22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).

2.1. Primo motivo – Si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ravvisandosi omesso esame degli specifici motivi di appello ed il vizio di ultra petizione.

Secondo il ricorrente il giudice di appello non aveva esaminato la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’avviso conseguente, a suo dire, alla mera adesione dell’Ufficio a quanto prospettato dalla G. di F.; il secondo giudice aveva inoltre deciso con ultra petizione fondandosi sulle dichiarazioni rese in corso di verifica dal contribuente, la cui rilevanza era stata invece già esclusa dal giudice di primo grado, con motivazione non appellata.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè il quesito è formulato in modo astratto e generico.

2.3. Va peraltro osservato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la CTR ha esaminato la doglianza ed ha ritenuto motivato per relationem l’avviso, con decisione incompatibile con un eventuale mancato esame del motivo di appello. Quanto al rilievo motivazionale dato dalla Commissione Regionale alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal contribuente circa le percentuali di ricarico, lo stesso appare svolto solo ad abundantiam, essendo fondata la motivazione circa la legittimità dell’accertamento sulla disamina critica delle risultanze documentali, segnatamente sulla discrasia tra le annotazioni extracontabili e le scritture obbligatorie, solo apparentemente tenute a norma di legge e, per quanto riguarda la valutazione delle percentuali di ricarico, alla considerazione che l’applicazione della media aritmetica semplice era stata decisa nell’interesse del contribuente, criterio non censurato.

3.1. Secondo motivo – Si denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendo la necessità dell’allegazione degli atti presupposti dall’accertamento anche quando, come nel caso in esame, vi era già stata preventiva conoscenza da parte dello stesso contribuente del verbale della G. di F., come peraltro accertato dalla stessa Commissione.

3.2. Il secondo motivo è infondato.

3.3. Come questa Corte ha già affermato, con principio a cui intende darsi continuità “In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione” (cfr. Cass. nn.407/2015, 26527/2014, 18469/2014).

4.1. Terzo motivo – Si denuncia la insufficiente e comunque contraddittoria motivazione in ordine alla verifica dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo ed alla concreta determinazione del costo del venduto e della percentuale di ricarico (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

4.2. Il motivo prospettato come vizio motivazionale è inammissibile per mancanza del prescritto quesito.

4.3. Il motivo prospettato come violazione di legge è anch’esso inammissibile perchè la critica è formulata in maniera astratta e non circostanziata con riferimento alla vicenda specifica, non è accompagnato dalla trascrizione di alcun passaggio dell’atto impugnato di modo da supportare concretamente la censura, e sembra piuttosto volto ad ottenere una rivalutazione dei fatti in modo da pervenire ad una decisione conforme alle aspettative del contribuente. Risulta peraltro trascurata la decisiva ratio riguardante l’utilizzo di un criterio di determinazione del ricarico favorevole al contribuente.

5.1. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi primo e terzo ed infondatezza del secondo.

5.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della sola Agenzia delle entrate, costituitasi.

PQM

La Corte di Cassazione;

– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi primo e terzo ed infondatezza del secondo;

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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