Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16763 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16742/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Lanificio M.B. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti

Giovanni Bonanni e Giovanni Bardazzi, con domicilio eletto in Roma,

via Marco Antonio Colonna 60;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 53/35/11, depositata il 24 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dalla Amministrazione finanziaria sulla istanza di rimborso dell’Iva pagata e non detratta sugli acquisti di veicoli negli anni 2000, 2001 e 2002 (Iva indetraibile secondo la legislazione dell’epoca);

che l’istanza di rimborso, presentata il 10 dicembre 2004, fu giustificata con la contrarietà della norma interna con la legislazione comunitaria, contrasto poi effettivamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia con la sentenza n. C-228/05 del 14 settembre 2006;

che l’Ufficio, costituendosi, negava il diritto di controparte, deducendo, fra l’altro, che per l’anno 2002, l’accoglimento della istanza era preclusa perchè avrebbe inciso sulla determinazione dell’Imposte dirette da versare, in quanto la contribuente aveva considerato l’Iva per detto anno come costo;

che il ricorso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Prato per un importo ridotto rispetto quello inizialmente richiesto, avendo la contribuente aderito in parte ai rilievi avanzati dall’Amministrazione Finanziaria;

che la sentenza è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (Ctr), sulla base del rilievo che il termine biennale di decadenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, il cui decorso era stato eccepito dall’Ufficio, doveva farsi decorrere dal momento in cui era maturata, per ciascuna annualità, la decadenza del diritto alla detrazione, e cioè con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo rispetto a quello il cui il diritto alla detrazione era sorto;

che, contro la sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo,il quale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19;

che la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

che non ricorrono le ragioni di improcedibilità del ricorso eccepite dalla controricorrente, nè con riferimento al mancato deposito della copia autenticata della sentenza impugnata, nè con riferimento al mancato deposito della istanza di trasmissione del fascicolo di merito, essendo stati depositati sia l’uno e sia l’altro documento;

che, ciò posto, il ricorso è fondato;

che nel nostro ordinamento la detrazione Iva sui veicoli a motore ha trovato una serie di misure restrittive, non sempre in linea con la normativa comunitaria;

che con la sentenza relativa alla causa C-228/05, Stradasfalti, depositata il 14 settembre 2006, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che i limiti posti dalla legislazione italiana alla detrazione Iva per le autovetture erano contrari alle disposizioni del diritto comunitario: pertanto i contribuenti ai quali la normativa nazionale non aveva consentito di detrarre l’Iva assolta sull’acquisto di autovetture e le relative spese di impiego (manutenzioni, riparazioni, carburanti e lubrificanti) avrebbero potuto recuperare tale imposta conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 17 della sesta direttiva comunitaria (“nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta”) a partire dal 15 settembre 2006 anche per le annualità pregresse;

che con D.L. 15 settembre 2006, n. 258, emanato all’indomani della sentenza, è stato vietato ai contribuenti di portare in detrazione secondo le regole ordinarie l’Iva pagata dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006;

che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007 sono state individuate due procedure alternative per il recupero dell’imposta: una basata sulla determinazione forfetaria del rimborso, da chiedere attraverso l’utilizzo di un apposito modello approvato con il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, da inviare telematicamente entro il 22 ottobre 2007, e l’altra sulla determinazione analitica degli importi da chiedere in restituzione;

che i contribuenti che non avevano inteso aderire al rimborso nella percentuale forfetaria stabilita dall’Agenzia, ovvero che per un motivo qualsiasi non hanno presentato l’istanza entro il 22 ottobre 2007, avevano la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando un’apposita istanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, da presentarsi entro il 15 novembre 2008 (due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 258 del 2006);

che, in conclusione, gli effetti della sentenza sono stati immediati per tutti gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, mentre per quelli precedenti il decreto legge è stata recuperata a favore dei contribuenti pregiudicati dalla norma dichiarata incompatibile con la norma comunitaria, la detraibilità dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi inerenti all’esercizio dell’impresa a partire “dall’1 gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006” (provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007;

che nel caso in esame il problema riguarda Iva sugli acquisti versata in epoca precedente all’1 gennaio 2003 e, conseguentemente, esclusi dal recupero generalizzato di cui al citato provvedimento;

che se un’imposta è stata pagata in base a una norma nazionale che risulti in contrasto con il diritto dell’UE, l’imposta pagata è da rimborsare, applicando i termini e le procedure di rimborso previste delle norme nazionali;

che la domanda di rimborso dell’Iva indebitamente pagata è soggetta al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21: “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere proposta dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, da giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

che, a questi fini, i tributi dichiarati in contrasto con il diritto comunitario sono equiparati ai tributi pagati in base a norma dichiarata incostituzionale, che è eliminata con effetto retroattivo dall’ordinamento: i pagamenti assumono ex post la qualifica di pagamenti non dovuti, tuttavia il rimborso è escluso quando il pagamento si collega a un rapporto esaurito;

che, con questa espressione ci si riferisce al caso in cui il pagamento è stato effettuato in base a un atto impositivo divenuto definitivo (avviso di accertamento non impugnato, o divenuto definitivo per effetto di sentenza passata in giudicato) o al caso in cui sia scaduto il termine (di decadenza o di prescrizione) entro cui il rimborso deve essere chiesto;

che in pratica le situazioni che consolidano i pagamenti fatti in base a norma dichiarata incostituzionale (i c.d. rapporti esauriti) valgono anche per l’indebito comunitario, che rimane quindi impedito se è scaduto il termine per chiedere il rimborso, che decorre anche in questo caso dal pagamento;

che ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cu il diritto può essere fatto valere: secondo una tradizionale e consolidata interpretazione giurisprudenziale l’impossibilità che impedisce l’esercizio del diritto è solo l’impossibilità giuridica di far valere il diritto, riscontrabile esclusivamente in presenza di impedimenti giuridici, mentre nessuna rilevanza hanno invece gli impedimenti di fatto, per cui la prescrizione decorre anche se il titolare del diritto è nella impossibilità di esercitarlo per cause non giuridiche;

che fra gli impedimenti di fatto la giurisprudenza annovera anche la preclusione posta da una norma costituzionalmente illegittima e, a maggior ragione, nella presenza di una norma nazionale incompatibile con le norme comunitarie: “Mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia delibata L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23), il contrasto tra norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia emanata in epoca successiva a quella comunitaria decisa norma” (Cass. S.U., n. 13676 del 2014, dove la precisazione che i rilievi proposti sulla decorrenza del termine valgono anche nel caso, in cui l’esercizio del diritto sia soggetto a un termine di decadenza);

che in applicazione di tali principi questa Suprema corte, proprio in relazione al rimborso dell’Iva sugli acquisti dei veicoli, ha chiarito che relativamente agli acquisti effettuati prima del 1 gennaio 2003 (quelli successivi hanno beneficiato del D.L. n. 258 del 2006), il termine di decadenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, decorre dalla data del pagamento (Cass. n. 8373/2015; n. 9034/2015);

che diversamente, la Ctr ha determinato la decorrenza del termine biennale dalla consumazione del diritto alla detrazione, sulla base di una ricostruzione teorica che non è stata neanche proposta dalla contribuente, che nel controricorso e nella memoria ha indicato alternativamente, quale termine iniziale, la sentenza della Corte di Giustizia o l’entrata in vigore del D.L. n. 258 del 2006;

che l’una e l’altra ipotesi di decorrenza vanno tuttavia disattese sulla base dei principi di cui sopra sull’indebito comunitario;

che, pertanto, si giustifica la cassazione della sentenza, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra sulla decorrenza del termine biennale di decadenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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