Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16763 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3111-2013 proposto da:

M.M.R. DI R.M. S.A.S. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante p.t., nonchè RI.MA. (C.F. (OMISSIS)),

R.M. (C.F. (OMISSIS)) e R.R. (C.F. (OMISSIS)),

rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. MICHELE DI FIORE, unitamente al quale è

elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA OTTAVIANO, n. 42, presso lo studio

dell’Avv. BRUNO LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa SANLORENZO

RITA, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di legittimità,

a seguito di rinuncia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La M.M.R. DI R.M. S.A.S. in persona del legale rappresentante p.t., impugnò, innanzi alla C.T.P. di Caserta, l’avviso di accertamento per la ripresa, nei propri confronti, di maggiori ricavi per l’anno 2005, quantificati in Euro 304.746,00.

2. La C.T.P., con sentenza n. 203/02/2010, accolse il ricorso.

3. L’AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 153/29/2012, depositata il 20.09.2012, accolse il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come correttamente l’Ufficio avesse valutato, ai fini della ripresa fiscale, le varie operazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito secondo il valore normale di mercato.

4. Avverso tale pronunzia la M.M.R. DI R.M. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “M.M.R.”), nonchè RI.MA., R.M. e R.R. hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

5. In data 28.1.2019 i ricorrenti hanno quindi depositato atto di rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c., a seguito di adesione alla procedura di definizione agevolata disciplinata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016.

6. Fissata – successivamente a tale produzione – l’adunanza camerale del 14.11.2019 per la trattazione della causa, all’esito della stessa, ritenendo non sussistenti gli estremi per la definizione della controversia in camera di consiglio, la causa è stata rinviata per la discussione all’odierna pubblica udienza.

7. Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., dichiarando di aderire alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con memoria depositata in data 28.1.2019, notificata all’AGENZIA DELLE ENTRATE il successivo 1.2.2019, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e, per l’effetto, chiesto dichiararsi l’estinzione del processo, quale conseguenza dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata disposta con D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016; a tale memoria risulta altresì allegata la documentazione comprovante l’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti, secondo il piano di rateizzazione approvato e comunicato ai ricorrenti medesimi mentre, dal proprio canto, l’AGENZIA, con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ha confermato quanto precede, aderendo alle richieste di parte ricorrente.

1.1. In virtù di quanto precede può, pertanto, dichiararsi, come richiesto, l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite, ai sensi della succitata disposizione di legge.

2. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in presenza di accettazione della rinuncia ad opera dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e stante, in ogni caso, la ratio complessiva sottesa alla normativa volta alla definizione agevolata delle liti fiscali, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass., Sez. V, 23.1.2020, n. 1480; Cass., Sez. 6-L, 7.11.2018, n. 28311, Rv. 651733-01; Cass., Sez. VI-5, 3.10.2018, n. 24083; Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10198, Rv. 647968-01).

3. Non sussistono, infine, in relazione all’intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo pari al contributo unificato versato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso (cfr. Cass., Sez. 5, 23.1.2020, n. 1480, cit.; Cass., sez. 6-5, 7.6.2018, n. 14782; Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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