Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16762 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 29/07/2011), n.16762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, al viale

Giulio Cesare 61, presso lo studio dell’avv. Armando Veneto,

rappresentato e difeso dall’avv. PIZZORMI Pier Giorgio del Foro di

Genova, giusta procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della DIELLE s.n.c. di Mosca Franco & C, nonchè dei

soci

illimitatamente responsabili M.F. e B.A.,

in persona del curatore p.t., selettivamente domiciliato in Roma, al

viale delle Milizie 38, presso lo studio dell’avv. Di Natale Alberto,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Dario Pignatelli del

Foro di Genova, giusta procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/06 della Corte d’Appello di Genova,

emessa il 30.11.06, depositata il 6.12.06;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 19.7.2011 dal

consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. Dr. APICE Umberto,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza del 24.8.06 il Tribunale di Genova ha dichiarato il Fallimento della Dielle s.n.c. di Mosca Franco & C, nonchè dei soci illimitatamente responsabili M.F. e B.A.;

che la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 6.12.06, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal B. avverso il capo della decisione di primo grado dichiarativo del suo fallimento personale;

che la Corte territoriale ha affermato: che la notifica della sentenza di fallimento, eseguita nei confronti del B. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., doveva ritenersi perfezionata il 19.9.06, data in cui l’U.G. aveva spedito la raccomandata contenente la notizia dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale; che il fatto che il Fallimento non avesse prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, ma solo una certificazione di sua avvenuta spedizione, proveniente dal Dirigente dell’ufficio notifiche, era irrilevante, posto che lo stesso appellante aveva prodotto la busta contenente l’avviso, che ne attestava la presumibile ricezione il giorno successivo;

che pertanto alla data del 20.10.06, di deposito dell’appello, il termine di 30 giorni di cui alla L. Fall., art. 18, comma 1 (nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006) doveva reputarsi già spirato;

che il B. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, con i quali, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, contesta che, in mancanza dell’avviso di ricevimento, la notifica potesse considerarsi valida e, per di più, perfezionatasi alla data di presunta spedizione della raccomandata anzichè a quella di ricevimento;

che il curatore del Fallimento di B.A. ha resistito con controricorso;

osserva in diritto:

che, a seguito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi del periodo di compiuta giacenza, o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; che, alla luce di tale principio, ed in mancanza di produzione da parte del Fallimento della cartolina di ritorno della raccomandata, deve escludersi che la notifica della sentenza dichiarativa eseguita nei confronti del B. si sia perfezionata alla data del 19.9.09, nella quale l’U.G. attestò di aver provveduto a spedire al ricorrente la notizia di avvenuto deposito dell’atto;

che, pertanto, essendo l’appello sicuramente tempestivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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