Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16762 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 17041 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2006, proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso dall’avv. COLELLA Alberto di Milano e, anche disgiuntamente,

dall’avv. Biancamaria Mantovani, presso la quale è elettivamente

domiciliato in Roma, al Lungotevere Raffililo Sanzio n. 5;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n. 10,

presso l’avv. RIZZO Antonio, che, anche disgiuntamente con l’avv.

Annamaria Bernardini de Pace di Milano, la rappresenta e difende, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano, Sez. Pers., Min.

e Fam., n. 4749, dell’8 – 21 marzo 2006, notificato il 23 marzo 2006.

Udita, all’udienza del 22 giugno 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. Daniele Dilani con delega dell’avv. Alberto Coltella,

per il ricorrente, l’avv. Rizzo, per la controricorrente, e il P.M.

Dr. CENICCOLA Raffele, che ha concluso per la inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 21 marzo 2006, la Corte d’appello di Milano ha rigettato i reclami proposti, rispettivamente in via principale e incidentale, da C.M. e da V.A., contro il decreto del Tribunale della stessa città del 13 febbraio 2004 che, a modifica delle condizioni della loro separazione consensuale omologata, aveva aumentato, a carico del marito, , l’assegno mensile di mantenimento per la moglie da Euro 309,874 ad Euro 1000,00 oltre alle spese mediche, e da Euro 2272,410, oltre alle spese accessorie preventivamente concordate per la salute, l’istruzione, l’educazione e lo svago dei quattro figli affidati alla madre, ad Euro 7000,00, il contributo mensile al mantenimento degli stessi, così forfettizzando tutte le spese accessorie, con esclusione di quelle delle sole rette scolastiche.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso di tre motivi, ai sensi dell’art. 111 Cost., il C. al quale resiste, con controricorso, la V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente deve rigettarsi l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso perchè tardivo, per essere stato proposto oltre il termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., di sessanta giorni dalla notificazione del decreto alla V., nel domicilio eletto per il giudizio ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c..

Infatti, la notificazione del decreto impugnato si è conclusa con la consegna alla V. il 23 marzo 2006 (è palese l’errore materiale nell’indicazione dell’anno “2003” scritto a mano nella relata), mentre il ricorso è stato depositato presso l’ufficiale giudiziario il 22 maggio, per essere consegnato alla destinataria il giorno successivo, con conseguente perfezionamento della notificazione per il ricorrente alla indicata data, corrispondente al sessantesimo giorno successivo alla notifica del decreto e per la parte intimata il giorno successivo (Cass. 20 aprile 2010 n. 9329, 11 maggio 2007 n. 10837, 26 maggio 2006 n. 12618, conformi a C. Cost. 26 novembre 2002 n. 477).

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 155 e 156 c.c., dell’art. 710 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il provvedimento modificato la misura dell’assegno e del contributo di mantenimento già definito nella separazione, in assenza di un significativo mutamento delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Ad avviso del ricorrente, non vi è stato alcun sensibile aumento dei suoi redditi o delle sue condizioni patrimoniali che giustifichi l’aumento di quanto egli versava per il mantenimento dei figli e della moglie; in sede di reclamo si è ritenuto che le condizioni accessorie alla separazione nella fattispecie si giustificassero per le “pacifiche difficoltà dei coniugi di riuscire a pervenire ad un preventivo accordo sulle spese straordinarie”, senza la valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, imposta per legge. Afferma il ricorrente di non avere mai negato il rimborso delle spese straordinarie domandato dalla affidataria per i quattro figli, mentre le sue condizioni economiche sono rimaste immutate.

Conclude quindi il primo motivo di ricorso con un quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che domanda se, anche senza modifiche rilevanti delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, possano modificarsi l’assegno e il contributo di mantenimento rispettivamente per la moglie e i figli.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando le stesse violazioni di legge di cui al primo motivo, si chiede se l’accorpamento in un assegno forfettario e sostitutivo della partecipazione al 50% delle spese straordinarie per i figli, previo accordo con la moglie e autorizzazione di tali esborsi, non ostacoli l’intervento del genitore non affidatario nelle scelte educative degli stessi in relazione agli ambienti esterni che essi frequentano, come la scuola o i corsi extrascolastici.

E’ illogico imporre il pagamento di una somma forfettaria mensile dei contributi straordinari, così impedendo al padre di intervenire con il rifiuto di pagare le spese non concordate nell’educazione dei figli, come afferma il decreto impugnato, pur avendo il ricorrente sempre rimborsato ogni erogazione della moglie per i figli.

E’ invece opportuno che i genitori concordino tali esborsi, spettando comunque al genitore non affidatario di cooperare all’educazione dei figli anche con il suo contributo alle spese da erogare per le loro necessità.

1.3. Ancora per violazione delle norme di cui ai primi due motivi e per omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con il terzo motivo si censura il decreto per non avere accertato e motivato circa la volontà dei genitori, e in particolare del padre non affidatario, del permanere della necessità delle spese straordinarie anche per il futuro, senza considerare le eventuali esigenze diverse dei figli per il loro migliore sviluppo.

Proprio la natura straordinaria delle spese cui il C. contribuiva è incompatibile, sul piano logico, con la disposta forfetlizzazione, non potendosi imporre una partecipazione a spese ipotetiche per i figli e dovendosi ancorare il contributo alle effettive necessità degli stessi. Il quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., sintetizza il motivo, chiedendo se sia possibile conglobare in unica somma la misura dei rimborsi delle spese straordinarie per i figli a carico del genitore non affidatario, senza tener conto del permanere delle esigenze che a tali spese danno luogo, per le quali lo stesso contributo è stato corrisposto anche durante il processo, così pervenendosi ad una partecipazione ad esborsi previsti solo in via ipotetica.

2.1. Il primo motivo di ricorso prospetta per la prima volta in Cassazione la questione nuova, non proposta nel reclamo alla Corte d’appello, della mancanza dei giustificati motivi di cui all’art. 156 c.c., u.c., per modificare le condizioni dei rapporti patrimoniali dei coniugi separati. Il decreto impugnato infatti afferma, incensurato su tale punto, che con il reclamo il C. aveva solo lamentato l’eccessiva onerosità della nuova disciplina del contributo a suo carico (pag. 2) ed effettivamente il gravame nel merito del ricorrente denuncia soltanto il carattere particolarmente gravoso delle modifiche apportate dal tribunale alle disposizioni accessorie della separazione, non denunciando la mancanza dei presupposti per chiedere la modificazione delle condizioni accessorie di questa.

Pertanto con il motivo di ricorso viene proposta una questione nuova di diritto che comporta accertamenti di fatto diversi da quelli emergenti dal provvedimento impugnato, accertamenti preclusi in sede di legittimità, con la conseguenza che il motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile (su tale inammissibilità, Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 e con riferimento a questioni rilevabili di ufficio, cfr. Cass. 15 luglio 2009 n. 16541).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è invece infondato.

La esigenza che i genitori concordino le decisioni di maggiore interesse dei figli, ai sensi dell’art. 155 c.c., sia nella versione previgente che nell’attuale applicabile alla fattispecie, non impone al coniuge affidatario l’obbligo di previa concertazione con l’altro genitore per ogni spesa straordinaria (Cass. 28 gennaio 2009 n. 2182), potendosi, in caso di disaccordo, chiedere l’intervento del giudice per accertare detto interesse e la congruità delle spese decise dall’affidatario, ai sensi dell’art. 155 ter c.c., come accadeva peraltro anche nel regime previgente (su cui cfr. Cass. 3 novembre 2000 n. 14360).

Nel caso il decreto impugnato, come quello reclamato del tribunale, ha ritenuto di dover modificare i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli a fronte delle incontestate e perduranti “difficoltà dei genitori di riuscire a pervenire ad un preventivo accordo in ordine alle spese da affrontare”. L’attuale difficoltà di accordi tra i genitori non pregiudica in alcun modo per il futuro l’esercizio della potestà genitoriale del C.; è apodittico e immotivato affermare che l’accorpamento in un’unica somma delle spese straordinarie, ad esclusione di quelle afferenti le rette scolastiche deciso nel merito (pag. 2 decreto), precluda la partecipazione del ricorrente alle scelte educative per i figli, e quindi si impone la risposta negativa al quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., che conclude il secondo motivo di ricorso da rigettare, perchè infondato.

2.3. Per quanto attiene alla censura del vizio della motivazione contenuta nel terzo motivo, va rilevato che il provvedimento impugnato è successivo al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed è quindi impugnabile, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., per ogni violazione di legge, compreso il difetto di motivazione in base ai principi del giusto processo (S.U. 21 ottobre 2009 n. 22389) e deve quindi respingersi l’eccezione di inammissibilità di tale censura sollevata dalla controricorrente, in base alla giurisprudenza prevalente anteriore alla novella normativa.

Fermo restando che le modifiche relative al contributo al mantenimento dei figli possono disporsi se gli stessi sono minori anche senza domanda del genitore affidatario (Cass. 18 febbraio 2009 n. 3908), e vanno adottate sulla base delle esigenze attuali dei minori (Cass. 6 novembre 2009 n. 23360), il motivo di ricorso non indica la ragione per la quale la incontestata difficoltà di accordo tra i coniugi sulle spese straordinarie e le tensioni conseguenti tra loro non siano sufficienti a giustificare e motivare la forfetfizzazione delle spese decisa nel provvedimento oggetto di ricorso, nè chiarisce i fatti controversi su cui la motivazione dello stesso si assume omessa o illogica.

Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso va rigettato.

3. Per la soccombenza, le spese della presente fase di legittimità devono porsi a carico del C. e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) per spese, di cui Euro 200,00 (duecento/00), oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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