Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16762 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18693-2010 proposto da:

TAMOFI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA BARDINO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE

PROVINCIA DI VENEZIA EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorso con ricorso incidentale condizionato –

contro

TAMOFI SRL, CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE PROVINCIA

DI VENEZIA EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2009 della COMM.TRIB.REG. del Veneto,

depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Tamofi s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti di conferma della decisione che in primo grado aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa all’anno 1997, che, sebbene fosse stata notificata il 5.7.2007, risultava tempestiva avendo la parte presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis.

La CTR ha motivato il proprio deliberato, rilevando preliminarmente l’inapplicabilità alla specie della L. n. 156 del 2005, “non essendo possibile applicare ex post un termine ad un atto già formato”, e respingendo nel merito la sollevata eccezione di tardività della notifica, posto che “la società appellata aveva presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativamente agli anni di imposta 1999, 2000, 2001” e che nella specie si rendeva quindi “applicabile il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, in base al quale la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31.12.2008, e ciò indipendentemente dal fatto che la cartella attenga ad un anno di imposta per il quale non sia stato presentato condono”.

Il mezzo di parte si vale di due motivi di ricorso ai quali replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la Tamofi si duole per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR nell’applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, atteso che, contrariamente all’assunto del decidente, con la norma da ultimo menzionata “è stato introdotto uno specifico regime in espressa deroga a quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a)”, sicchè, non potendo il giudice d’appello sottrarre la fattispecie sottoposta al suo esame alla disciplina divenuta applicabile nelle more, “il termine per la notifica della cartella qui impugnata sarebbe scaduto il 31.12.2003”.

2.2. Il secondo motivo del ricorso di parte addebita alla sentenza impugnata, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errore di diritto nell’applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, e della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, atteso che, contrariamente all’assunto del decidente, essendo pacifico che la Tamofi “non ha presentato alcun condono per l’anno 1997”, è inapplicabile alla specie la proroga di cui al citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, il differimento dei termini giustificandosi infatti solo in relazione alle annualità per il quale era stato inoltrata istanza di condono.

2.3. Entrambi i motivi si prestano ad una comune declaratoria di inammissibilità in quanto, vigendo all’epoca l’art. 366-bis c.p.c. e prescrivendo questo che “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”, nella specie la società ricorrente ha omesso di attenersi a questa prescrizione in quanto l’esposizione di ciascuno dei detti motivi di ricorso da essa formulati è priva di quesito per gli effetti appunto scolpiti dalla norma citata.

3. Va invece dichiarato assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, essendo essa risultata totalmente vittoriosa nel pregresso giudizio d’appello e dovendo perciò la specie regolarsi alla luce del principio (SS.UU. 7381/13) secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, è la questione afferente alla legittimazione passiva della ricorrente incidentale) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (come avvenuto nella specie essendosi la CTR pronunciata nel merito), tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7000,00= oltre alle eventuali spese prenotate a debito e ad eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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