Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16762 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16599/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Molar Frutta s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 78/38/11, depositata il 16 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile

2017dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che nei confronti della Molar Frutta s.r.l. è stato emesso un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva negato, per l’anno 2002, la possibilità di portare in compensazione con altre imposte il credito Iva trimestrale, essendo stata omessa la dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, commi 2 e 3; e aveva ulteriormente negato la possibilità di portare in compensazione un credito Iva maturato nell’anno 2001, avendo la società omesso di presentare la dichiarazione per la relativa annualità;

che la contribuente ha ottenuto ragione in primo e in secondo grado e contro la sentenza in grado d’appello della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr) l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, dedotti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che entrambi i motivi hanno quale premessa comune l’essenzialità degli adempimenti riguardanti le prescritte dichiarazioni ai fini della legittima utilizzazione del credito Iva, in contrasto con quanto ritenuto dalla Ctr, che ha ritenuto sufficiente l’annotazione delle fatture nelle scritture contabili;

che i motivi sono fondati nei limiti di seguito indicati;

che sulla possibilità del recupero del credito Iva, in caso di dichiarazione omessa o di presentazione della stessa oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine, vi sono state in passato gravi incertezze per le diverse interpretazioni fornite da prassi e giurisprudenza fino a tutto il 2016;

che le questioni sono state oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema corte, che hanno stabilito i seguenti principi:

– è possibile riportare a nuovo un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, se e nella misura in cui sia dimostrata l’effettività dello stesso credito;

– è consentito chiedere il rimborso con la procedura prevista per l’indebito oggettivo come, peraltro, già ammesso dall’Amministrazione finanziaria;

– l’Ufficio può disconoscere il credito Iva riportato a nuovo con la procedura automatizzata dell’iscrizione a ruolo, senza che sia necessario procedere alla notifica di un avviso di accertamento, fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passio d’imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati a operazioni imponibili (Cass., S.U. n. 17757 e 17758 del 2016);

che insomma l’omissione degli adempimenti formali inerenti alla dichiarazione non pregiudica l’utilizzazione del credito non in termini assoluti, ma nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Sezioni unite; e cioè fatto salvo, da un lato, il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere con “avviso di accertamento” o “procedura automatizzata” conseguente a controllo formale; dall’altro, riconoscendo al contribuente, la possibilità di provare la sussistenza del credito in sede di impugnazione dell’avviso o della cartella mediante idonea documentazione;

che la Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tali principi, perchè ha annullato l’avviso di accertamento sulla sola premessa che l’omissione non pregiudicava l’esercizio del diritto, mentre avrebbe dovuto valutare se fosse stata fornita la prova della esistenza del credito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite sul tema di omessa o tardiva dichiarazione IVA del credito maturato nell’anno, integralmente applicabile mutatis mutandis anche nel caso in esame;

Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che si atterrà ai principi di cui sopra.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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