Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16761 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 29/07/2011), n.16761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
O.A. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato
CIOCE FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TEMESIO MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M.B., INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (c.f. (OMISSIS));
– intimati –
avverso la sentenza n. 13/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
In un procedimento di attribuzione di quota della pensione di riversibilità, ai sensi dell’art. 9, comma 3, L. divorzio, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 28 gennaio 2008, accoglieva l’appello proposto da B.M.B. nei confronti di O.A. e dell’INPDAP, ente erogatore, avverso il provvedimento del Tribunale di Imperia del 10.10.2007.
Ricorre per cassazione la O., sulla base di due motivi.
Non svolgono attività difensiva la B. e l’INPDAP. La ricorrente deposita memoria per l’udienza.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito, relativo a violazioni di legge, nonchè della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Nulla sulle spese, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011