Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16761 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.P.R. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma,

Via G. A. Sartorio 60, presso l’avv. M. Camarda, rappresentato e

difeso dall’avv. FALACE G., come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di V.P.R., c.f. (OMISSIS),

domiciliato in Roma, Via Sabotino 46, presso l’avv. P. Porperzi,

rappresentato e difeso dall’avv. PARINO V., come da mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2004 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 9 ottobre 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. Falace, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Rosario, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di inopponibilità al fallimento di V.P. R. dell’atto con il quale, nei due anni anteriori ai fallimento, lo stesso V. aveva costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili di sua proprietà.

Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) trattandosi di un atto a titolo gratuito compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento, l’atto di costituzione del fondo non era opponibile ai creditori concorsuali;

b) riguardando tutti i beni immobili del fallito, la costituzione del fondo risultava sproporzionala rispetto al dedotto adempimento di un dovere morale nei confronti della moglie.

Ricorre per cassazione V.P.R. e propone due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il curatore fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ovvero omessa o erronea applicazione degli artt. 167, 170 c.c., art. 171 c.c., comma 2, art. 2911 c.c. e L. Fall., art. 64.

Sostiene che, benchè l’atto di costituzione del fondo sia a titolo gratuito, nondimeno i beni costituiti in fondo patrimoniale sono sottratti al concorso dei titolari di crediti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Sicchè, in mancanza di insinuazione di crediti di tale natura, doveva essere dichiarata improcedibile la domanda del curatore fallimentare.

Il motivo è infondato.

Non v’è dubbio che i beni costituiti in fondo patrimoniale risultano sottoposti a un vincolo di destinazione, affinchè con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (Cass., sez. 1^, 8 settembre 2004, n. 18065, m. 576857).

Tuttavia è qui in discussione l’atto stesso di costituzione del fondo, dal quale il vincolo di destinazione deriva, perchè fu compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Ed è appunto la destinazione di questo atto alla costituzione di quel vincolo di indisponibilità che ne giustifica l’inopponibilità al fallimento, in quanto gratuitamente idoneo a incidere sul concorso dei creditori.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (art. 167 c.c., e segg.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma della L. Fall., art. 64” (Cass., sez. 1^, 23 marzo 2005, n. 6267, m. 580396, Cass., sez. 1^, 8 settembre 2004, n. 18065, m. 576858).

Ne consegue che il vincolo derivante da quell’atto non è opponibile al fallimento; e correttamente i giudici del merito hanno accolto la domanda del curatore fallimentare intera all’accertamento di tale inopponibilità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che siano state disattese le sue richieste istruttorie, intese a dimostrare che la costituzione del fondo era avvenuta in adempimento di un dovere nei confronti del coniuge.

Il motivo è inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla sproporzione tra il dedotto dovere morale, che sarebbe stato adempiuto con la costituzione del fondo, e la disposizione dell’intero patrimonio immobiliare di V.P. R. nell’imminenza del fallimento.

La L. Fall., art. 64, prevede infatti che gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale sono opponibili ai creditori solo in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante (Cass., sez. 1^, 29 maggio 1999, n. 5268, m. 526866). E secondo la giurisprudenza di questa corte, la proporzione “deve essere stabilita attraverso un accertamento adeguatamente preciso del valore dei due termini tra i quali va fatto il raffronto” (Cass., sez. 1^, 7 aprile 1972, n. 1045, m. 357413). Ne consegue che tale accertamento attiene al giudizio di fatto, e non è censurabile se adeguatamente motivato.

Mentre nel caso in esame il ricorrente non ha neppure contestato di avere impegnato nel fondo patrimoniale l’intero suo patrimonio immobiliare.

3. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in compressivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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