Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16761 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 15374 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, n. 47/01/13, depositata in data 22 aprile

2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2021

dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate avevà notificato a P.L., socio di Investement s.a.s. di P.L. & C., diversi avvisi di accertamento per gli anni imposta 2001, 2004, 2005 e 2006 per maggiore Iva, Irpef e Irap; avverso gli atti impositivi P.L. aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che lo aveva accolto parzialmente; avverso la sentenza del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale;

la Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli, in particolare ha ritenuto che in entrambi i casi, poichè la notifica non era stata eseguita tramite ufficiale giudiziario, le parti erano onerate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di depositare copia dell’atto di appello rispettivamente proposto presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado che aveva pronunciato la sentenza gravata; il mancato assolvimento del suddetto onere da parte del soggetto rispettivamente obbligato, comportava l’inammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura, illustrato con successiva memoria;

il contribuente è rimasto intimato;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, ha depositato le proprie osservazioni scritte con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, per avere erroneamente ritenuto che la sanzione processuale della inammissibilità dell’appello nel caso di mancato deposito presso la segreteria del giudice di primo grado si applichi anche nei confronti dell’appellante incidentale;

il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1), tenuto conto del fatto che la sentenza censurata ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa;

invero, questa Corte ha più volte affermato che “l’incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale tempestivo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nè la previsione di tale onere a carico dell’appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l’adempimento o se, invece, egli debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilità” (Cass. civ., 23 marzo 2012, n. 4679; Cass. civ., 10 agosto 2016, n. 16909; Cass. civ., 7 settembre 2016, n. 17722; Cass. civ., 18 gennaio 2017, n. 1253); va precisato che la ratio della previsione normativa in esame, cui fa riferimento la pronuncia citata, trova supporto nella Corte costituzionale, che la ha identificata nella finalità di rendere nota alla segreteria del giudice di primo grado l’impugnazione della sentenza ed impedire, cosi, il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo grado impugnata;

in particolare, come rilevato dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 321 del 2009, n. 43 del 2010 e n. 17 del 2011: a) la disposizione ha l’apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale (sentenza n. 321 del 2009); b) tale finalità non è soddisfatta dall’obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, di richiedere alla segreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con la copia autentica della sentenza impugnata “subito dopo il deposito del ricorso in appello”, perchè la suddetta richiesta viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo “dopo” la costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell’appello, considerando anche il tempo necessario a che essa pervenga alla segreteria della Commissione tributaria provinciale e, di conseguenza, tale richiesta non è idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causa in appello;

ed è proprio sulla base della suddetta finalità che l’applicabilità della disposizione censurata è limitata dal legislatore ai soli casi in cui l’appello non venga notificato per il tramite dell’ufficiale giudiziario, posto che, nei casi in cui la notificazione sia invece effettuata mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile, effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), secondo cui “L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”;

le considerazioni espresse dalla ricorrente, dirette ad evidenziare una diversa linea interpretativa, non possono essere seguite;

ed invero, da un lato, va considerato che l’inammissibilità dell’appello incidentale, in caso di mancato deposito presso la segreteria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, pur non essendo prevista espressamente dalla norma, deriva consequenzialmente dal carattere autonomo dell’impugnazione incidentale tempestiva;

d’altro lato, non sussiste incertezza in ordine all’adempimento cui è tenuto l’appellante incidentale;

ed invero, va considerato che l’adempimento cui è tenuto l’appellante incidentale va riguardato in relazione all’eventuale sanzione di inammissibilità dell’appello incidentale dallo stesso proposto;

procedendo sulla base di tale considerazione, l’atto che l’appellante incidentale è tenuto a depositare è il suo appello incidentale, posto che, in caso di inottemperanza all’onere su di esso gravante, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del medesimo appello incidentale;

d’altro lato, con riferimento al termine entro cui l’appellante incidentale deve provvedere al deposito dell’atto presso la segreteria del giudice di primo grado, non correttamente parte ricorrente fa riferimento al termine dei trenta giorni previsti per la costituzione dell’appellante principiale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22;

la suddetta previsione richiama l’art. 22 con riferimento al termine di costituzione dell’appellante principale, mentre la imposizione anche nei confronti dell’appellante incidentale dell’onere di deposito dell’appello incidentale presso la segreteria del giudice di primo grado va posta in relazione con i termini di costituzione dell’appello, quindi è alla previsione di cui all’art. 23 che deve farsi riferimento, cioè al termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso principale da essa previsto per la costituzione dell’appellato;

è in questo senso, invero, che si è ritenuto non sussistente un pericolo di pregiudizio per il diritto di difesa dell’appellato, atteso che entro il suddetto termine lo stesso può verificare se l’adempimento sia stato eseguito dall’appellante principale e provvedere al fine di evitare la pronuncia di inammissibili dell’appello incidentale; nè può rilevare la circostanza, dedotta dalla ricorrente, circa la non applicabilità retroattiva di un principio giurisprudenziale non esistente al momento in cui l’appello incidentale era stato proposto, posto che, invero, non si tratta di una sopravvenuta previsione normativa, ma di una interpretazione giurisprudenziale relativa al corretto ambito di applicazione della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

In conclusione, il motivo è inammissibile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso;

nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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