Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16761 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7738-2009 proposto da:

VIBA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2008 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIDOLFI per delega dell’Avvocato

TINELLI che ha chiesto la cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto la

cessata materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO, che ha concluso per l’estinzione per cessata materia

del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di una verifica fiscale d’ufficio, che aveva documentato l’esistenza di costi indeducibili rappresentati dalla quota parte dei compensi erogati dalla capogruppo ai propri amministratori e sindaci, alla Viba s.p.a. erano notificati distinti avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’ufficio, recependo formalmente i risultati della verifica, provvedeva a rettificare i redditi dichiarati dalla contribuente per gli anni 1998 e 1999, liquidando le maggiori imposte dovute ed applicando interessi e sanzioni.

2. Avverso la sentenza di primo grado dispiegava appello l’Agenzia delle Entrate, che la CTR Lazio con la sentenza qui impugnata accoglieva sul rilievo che nella specie era stato “riconosciuto in maniera generalizzata l’inerenza dei costi in quanto elemento diretto del servizio reso, omettendo di analizzare e verificare l’esistenza diretta di una correlazione tra la prestazione svolta e il beneficio conseguito, nonchè la funzione di chi presta il servizio con il vantaggio conseguito dalla società che lo riceve”. Peraltro, si osservava sempre in sentenza, posto che “ai fini della deducibilità dei costi tra società appartenenti allo stesso gruppo è essenziale che i servizi siano resi unicamente a beneficio della società controllata, che la stessa società tragga effettivamente beneficio dai servizi che le sono addebitati e che i costi siano supportati da accordo scritto e da adeguata documentazione attestante i servizi resi dalla società controllante a favore e nell’interesse della società controllata”, nella specie era evidente che “il costo addebitato non può considerarsi inerente l’attività della società beneficiaria”. Del resto, concludevano infine i giudici d’appello, a fronte dei costi addebitati nella specie dalla capogruppo non era stato provato dalla parte, che vi era tenuta in base alle regole probatorie vigenti in materia, “con idonea e concreta documentazione che il servizio sia stato effettivamente eseguito e abbia generato utilità nei confronti della società che lo ha ricevuto”.

3. La cassazione di detta sentenza era chiesta dalla parte con un ricorso affidato a sette motivi illustrati pure con memoria ex art. 378 c.p.c., cui replicava con controricorso la parte pubblica.

4. Alla decorsa udienza del 24.11.2014, l’Agenzia delle Entrate instava per il differimento della discussione sul rilievo che la ricorrente con decreto del Tribunale di Varese in data 23.7.2014 era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che la stessa aveva presentato istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter L. Fall.. Con nota di produzioni documentali in data 27.5.2016 la Viba ha depositato copia della transazione fiscale conclusa il 10.6.2015 con la Direzione Provinciale di Varese dell’Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti hanno perciò concluso perchè fosse dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osservato che in base al disposto dell’art. 182-ter, comma 5, L. Fall. “la chiusura della procedura di concordato, ai sensi dell’art. 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1” e preso atto della transazione fiscale intervenuta tra le parti, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e cassa l’impugnata sentenza senza rinvio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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