Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16761 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16761

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16272/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Centro Pro Juventute Minerva s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

Carmine Paudice, con domicilio eletto in Napoli, via dei Mille 61,

presso lo studio del difensore;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 16272/2012 R.G. proposto da:

Centro Pro Juventute Minerva s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

Carmine Paudice, con domicilio eletto in Napoli, via dei Mille 61,

presso lo studio del difensore;

– ricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 13/45/12, depositata il 3 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che nei confronti della Centro Pro Juventute Minerva s.r.l. fu elevato processo verbale di constatazione con il quale fu accertato che la società si era resa cessionaria da altra società, con atto del 19 dicembre 2003 e contestualmente all’azienda, di un credito Iva di Euro 2.502.300,00, rilevatosi inesistente, ma che fu portato in compensazione con altre imposte negli anni 2004, 2005, 2006, 2008, 2008;

che la contribuente presentò istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, comma 1, deducendo che la norma consentiva l’adesione anche in relazione “ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4”;

che la istanza fu rigettata dall’Agenzia delle Entrate e contro tale provvedimento, assunto sulla base del rilievo che la fattispecie non rientrava fra quella previste nella norma invocata dalla contribuente, questa ha proposto ricorso, rilevando, fra l’altro, che la facoltà di proporre istanza di accertamento per adesione era menzionata già nel verbale notificato;

che il ricorso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza poi confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr), secondo la quale la motivazione del diniego, già non condivisibile in via di principio, era stata contraddetta dal comportamento successivo dell’Agenzia delle entrate, se è vero che l’atto poi emesso per il recupero delle imposte indebitamente compensate aveva esattamente la natura di accertamento parziale;

che contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione del D.Lgs. n. 218 del 1998, art. 5 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4: si sostiene che l’atto emesso non aveva natura di accertamento parziale, ma era stato emesso ai sensi della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 421, che costituiva l’apposito strumento finalizzato al recupero dei crediti indebitamente utilizzati;

che la contribuente ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, il quale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della impugnazione proposta dal Fisco;

che il ricorso principale è infondato: si può certamente convenire con la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la verifica compiuta nel caso in esame preludeva alla emissione di un atto di recupero e non a un avviso di accertamento parziale;

che tale rilievo, però, non risolve il problema nel senso dell’impossibilità di beneficiare della procedura di accertamento per adesione, se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema corte, gli avvisi di recupero di crediti di imposta, illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento (Cass. n. 4968/2009; Cass. n. 22322/2010; Cass. n. 8033/2011).

che è stato chiarito che, in questo caso, l’attività degli uffici non è paragonabile ad un controllo cartolare della dichiarazione: quindi l’avviso di recupero non può essere emanato ove il contribuente abbia aderito al c.d. condono tombale (Cass. n. 13858/2010);

che è stato anche recentemente sostenuto che l’esazione delle somme richieste mediante avviso di recupero dovrebbe avvenire, in caso di proposizione del ricorso in via frazionata, in quanto sebbene gli avvisi di recupero non costituiscano accertamenti di imponibili o maggiori imponibili, tuttavia essi contribuiscono a definire, attraverso il disconoscimento del credito di imposta, l’entità della somma concretamente dovuta dal contribuente, cosicchè anche tali avvisi implicano accertamenti della debenza del tributo (Cass. n. 3838/2013);

che il riconoscimento della natura impositiva degli avvisi di recupero, nei termini operati dalla giurisprudenza di questa Suprema corte, giustifica per coerenza anche l’applicabilità ad essi del dell’accertamento con adesione, in quanto a ciò non è di ostacolo alcuna disposizione del D.Lgs. n. 218 del 1997;

che, pertanto, il ricorso principale va rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale.

PQM

 

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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