Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16760 del 23/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 16760 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 17989-2008 proposto da:
FERRARA

ROBERTO

FRRRRT59L05H792D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio
dell’avvocato

BISSATTINI

ALESSI

ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CUTRERA CLAUDIO
con studio in CALTANISSETTA, VIALE SICILIA 126 giusta
2014

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

782

contro

ALLSECURES ASSIC SPA , GIARRATANO GIUSEPPE, ICES
SRL ;

1

Data pubblicazione: 23/07/2014

- intimati avverso la sentenza n. 190/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 30/06/2007, R.G.N.
192/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato CLAUDIO CUTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso; cassazione con
rinvio;

2

udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 22 dicembre 1993 Roberto FERRARA, nella
veste di danneggiato, conveniva dinanzi al tribunale di
Caltanisetta, il conducente dello autocarro investitore
Giuseppe CIARRATANO, la proprietaria assicurata soc.ICES s.r.l.

solido al risarcimento dei danni a seguito della collisione tra
la Audi condotta dal Ferrara e l’autocarro, nella via MONACO
di CALTAN1SETTA ad un incrocio viario. Sosteneva il Ferrara che
la responsabilità dell’incidente doveva ascriversi a colpa
esclusiva del conducente dello autocarro.
Si costituiva l’assicurazione e contestava il fondamento della
domanda, le altre parti restavano contumaci. La causa era
istruita con la escussine di due testi, che avevano descritto
le modalità dell’incidente da prospettive diverse.
2.11 Tribunale di Caltanisetta, con sentenza del 19 luglio 2003
rigettava la domanda attrice e condannava il Ferrara al
pagamento delle spese processuali.
3.Contro la decisione proponeva appello il Ferrara, chiedendo
la riforma della decisione e lo accertamento della
responsabilità esclusiva del conducente antagonista, in via
subordinata chiedeva accertarsi un concorso di colpa, con la
condanna al risarcimento dei danni indicati in lire 7.528.909,
ora in euro 3.888-36. Resisteva LA ASSICURATRICE chiedendo il
rigetto dello appello.
Restavano contumaci le altre parti.

3

e la assicuratrice Allsecures spa e ne chiedeva la condanna in

4.La Corte di appello di CALTANISETTA con sentenza del
giugno 2007 rigettava l’appello e condannava il FERRARA

30
a

rifondere le spese del grado alla assicurazione.
5.Contro la decisione ricorre Ferrara deducendo sei motivi di
ricorso illustrati da memoria; le controparti non hanno svolto

MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.11 ricorso, che ratione temporis è soggetto al regime dei
quesiti, non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se
ne offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in
diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce la nullità della sentenza per
violazione degli artt. 2727 e 2729 cc ed il vizio della
motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il
quesito a ff 7 recita:

“Chiarisca la CORTE se è legittima,

coerente e quindi non contraddittoria la motivazione della
sentenza del giudici di appello che da un fatto noto- regolare
fermata ad uno stop ed al successivo impegno dell’incrocio da
parte di uno del due conducenti, il Ferrara, coinvolti in un
sinistro stradale; fatto noto perché confermato da
dichiarazioni testimoniali -teste Zaferana- ritenute
esplicitamente disinteressate ed attendibili- abbia fatto
discindere un fatto ignoto-il presunto avvistamento dello
autocarro da parte del Ferrara e la intenzione di passare prima
dello stesso- senza specificare secondo un criterio di

4

difese.

normalità e logico giuridico, i motivi per i quali si sia
ritenuto il fatto ignoto come conseguenza ragionevolmente
possibile del fatto noto”
Nel SECONDO MOTIVO si deduce nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. in

su un fatto controverso e decisivo.
IL QUESITO A FF 10 recita:

“chiarisca la Corte se è

sufficiente ed esaustiva,in relazione all’art.116 c.p.c. la
motivazione della sentenza del giudici di appello che giunga ad
una conclusione- la esclusiva responsabilità del
sulla base di una semplice deduzione

FERRARA- solo

senza indicare alcun iter

logico supportante detto giudizio e senza fare riferimento
alcuno, anche eventualmente per non condividerle alle altre
risultanze istruttorie del processo.

DICA INOLTRE

la

CORTE

se

in una ipotesi di tal genere la relativa motivazione non possa
ritenersi corretta e non contraddittoria”.
Nel TERZO MOTIVO di deduce error in iudicando per violazione
dell’art.141 del codice della strada vigente al tempo
dell’evento ed il vizio della motivazione sul fatto controverso
e decisivo.
IL QUESITO a ff 11 recita:

“dica la Corte se è sufficiente ed

esaustiva, in relazione all’art.141 del codice della strada, la
motivazione dei giudici di appello che, in una fattispecie di
incidente stradale tra due mezzi verificatasi ad un incrocio,
giunga ad affermare la esclusiva responsabilità di uno dei due

5

relazione all’art.360 n.3 c.p.c. ed il vizio della motivazione

conducenti -il Ferrara- senza fare riferimento alcuno, anche
eventualmente per non condividerle, le altre risultanze
probatorie del processo e soprattutto senza considerare il
comportamento complessivo dell’altro conducente -il GIARRATANOal fine di valutare se egli abbia rispettato tutte le norme del

velocità nello approssimarsi all’incrocio, velocità
espressamente riconosciuta in motivazione. DICA inoltre la
CORTE se in una ipotesi di tal genere la relativa motivazione,
la relativa motivazione possa ritenersi corretta e non
contraddittoria.”
Nel QUARTO MOTIVO si deduce la nullità della sentenza per error
in iudicando per violazione e falsa applicazione dello art.2054
c.c. e per vizio della motivazione su fatto controverso e
decisivo.
IL quesito a ff 15 e 16 è articolato dapprima come vizio della
motivazione per la mancata valutazione comparativa delle
condotte dei due conducenti e in relazione alla velocità
elevata del conducente dello autocarro, quindi come error in
iudicando recita:

dica la Corte se in una ipotesi di tal

genere, la relativa motivazione, che in assenza di prova
contraria fornita da uno dei due conducenti, ed in presenza di
un suo accertato -riferito al conducente dell’autocarroeccesso di velocità nello approssimarsi allo incrocio, non
abbia preso comunque in considerazione la applicabilità dello
art.2054 c.c., possa ritenersi corretta e non contraddittoria.”

6

codice della strada, tanto più in presenza di una eccessiva

Nel QUINTO MOTIVO

si deduce la nullità della sentenza per

violazione e falsa applicazione dello art.112 c.p.c. e per
vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo.
IL Quesito a ff 18 recita:

“dica la Corte se è sufficiente,

esaustiva e non contraddittoria, la motivazione della sentenza

stradale,nella quale è stato chiesto in via subordinata il
ricorso al principio del

concorso

di

colpa

previsto dallo

art.2054 c.c. abbia omesso di pronunciarsi sul punto,
nonostante che uno del due conducenti non abbia provati di aver
fatto tutto 11 possibile per evitare 11 verificarsi dello
evento dannoso e nonostante sia stata ritenuta nella sentenza
al sua eccessiva velocità nello approssimarsi all’incrocio.”
Nel SESTO MOTIVO si deduce la nullità della sentenza per error
in procedendo ai sensi dello art.360 n.4 c.p.c. Il quesito a ff
20 è proposto nei seguenti termini:
costituisce un error in procedendo,

“dica la Corte se

incidente sulla validità

della relativa sentenza, la omessa pronuncia da parte dei
giudici di appello che in una fattispecie di incidente stradale
nella quale era stata richiesta, in via
applicabilità

dello

art.2054

c.c.

subordinata,

abbiano

omesso

la
di

pronunciarsi completamente su tale domanda.’
7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Dovendo dare un ordine logico

giuridico alle censure, il

quinto ed il sesto motivo risultano preliminari sul rilievo che
deducono due autonomi errores in procedendo per omessa

7

del giudici di appello che, in una fattispecie di incidente

pronuncia, una prima volta in relazione alla deduzione di un
concorso di colpa -quinto motivo- ed una seconda volta in
relazione alla domanda subordinata di applicabilità
all’art.2054 cod.civile. – sesto motivo Orbene entrambi i motivi risultano inammissibili ai sensi

pronuncia non considerano la fattispecie in concreto accertata
e descritta dalla corte di appello ai ff 5 e 6 della
motivazione, che attiene ad un incidente verificatosi per colpa
esclusiva del conducente che non rispetta lo stop e prosegue la
marcia pur sopravvenendo altro veicolo. I QUESITI del quinto e
del sesto motivo risultano incongrui, posto che denunciano un
error in procedendo inesistente, là dove il fatto dannoso e la
sua dinamica sono ricostruiti con una corretta valutazione
delle prove, e pertanto sono inammissibili poiché propongono
una regola iuris in conferente al decisum.
I PRIMI QUATTRO MOTIVI del ricorso vengono in esame congiunto e
risultano in parte inammissibili e in parte infondati, poiché
tentano di introdurre, inammissibilmente, un terzo grado di
valutazione fattuale a mezzo di quesiti strumentali ma
incongrui.
INAMMISSIBILE il primo motivo, per incongruità, in quanto la
valutazione delle prove non è in via presuntiva, ma è in via
diretta attraverso alla valutazione delle prove orali di due
testi che descrivono l’incidente.

8

4

dell’art.366 bis c.p.c. per la ragione che le denunce di omessa

INAMMISSIBILE il secondo motivo che censura la ricostruzione
fattuale della CORTE DI APPELLO, che riesamina il contesto
probatorio, e la censura senza però indicare le circostanze e
le prove allegate e trascurate, onde il quesito risulta privo
di specificità e di congruità.

APPELLO accertando la responsabilità esclusiva del conducente
che non rispetta lo stop, accerta contestualmente la non
responsabilità del conducente antagonista, e dunque non doveva
ulteriormente motivare sul punto. V. Cass. III 22 aprile 2009
n.9550.
INAMMISSIBILE oltre che infondato il quarto motivo posto che
manca la sintesi del quesito di fatto e la riconduzione dello
error in iudicando alla fattispecie concreta considerata
conformemente dai giudici del merito.
VEDI in senso sostanzialmente conforme CASS. 18 LUGLIO 2007
N.16002 e CASS 26 FEBBRAIO 2008 N.5075.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla aggiunge
le memorie in ordine alle considerazioni qui esposte.
NULLA PER LE SPESE non avendo svolto difese le controparti.
P.q.M.

RIGETTA IL RICORSO NULLA PER LE SPESE

P—AcRuc I 2 6 MAR 2014
IL RELATE G : B.PETTI.

dAltiA.,\M

MFI”
F

DEPosl TATO IN CAt

2 3 1:1)

ERIA
……….

o Giudiziario

INFONDATO è il terzo motivo, sul rilievo che la CORTE DI

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA