Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16760 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21765-2017 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

CM C.M. INDUSTRIA TRAVERTINO ROMANO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

COMUNE GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 444/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Tre Esse Italia, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’Ici del Comune di Guidonia Montecelio, ricorre, denunciando violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006, emesso e notificato dal Comune alla spa C.M. C.M.-Industria Travertino Romano, riguardo ad alcune aree destinate ad attività estrattiva e classificate come edificabili dal P.R.G. adottato dal Comune nel 1971 con inserimento nella sottozona D/3. La CTR, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società contro il capo della decisione di primo grado con cui era stato ritenuto che le aree in questione fossero soggette ad ICI e rigettando l’appello della Tre Esse contro il capo della suddetta decisione con cui era stata ridotto il valore delle aree rispetto a quello preso dal Comune a base del calcolo dell’imposta, ha ritenuto non sussistere il presupposto impositivo “per carenza del requisito di edificabilità”;

2. La spa C.M. C.M.-Industria Travertino Romano resiste con controricorso illustrato con memoria ed eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione della Tre Esse Italia srl;

3. quest’ultima ha depositato memoria per sostenere l’infondatezza della eccezione preliminare;

4. il Comune non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va innanzi tutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione all’impugnazione da parte della Tre Esse Italia srl. La questione è stata già affrontata da questa Corte con la pronuncia 20954/19, relativa a fattispecie identica a quella che occupa: “E’ incontroverso in fatto che l’avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti sia stato emesso direttamente dall’ente impositore e che il contribuente l’ha impugnato evocando il giudizio dinanzi alla CTP di Roma sia il Comune di Guidonia Montecelio sia l’ente di riscossione; in quanto dall’atto impositivo si evinceva che quest’ultimo – ancorchè materialmente predisposto dalla società Tre Esse Italia – veniva sottoscritto, emesso e notificato dal funzionario del Comune. Secondo la disciplina generale del processo, il termine “parte” va inteso o in senso puramente formale, individuando il soggetto che agisce nel processo, compiendo i relativi atti (primo tra tutti la proposizione della domanda), od in senso sostanziale, ossia il soggetto titolare (attivo o passivo) del diritto controverso. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in relazione al processo tributario, definisce la parte attiva secondo l’accezione di cui al codice di procedura civile, richiamando genericamente la figura del ricorrente ossia la parte che propone la domanda, introducendo altresì la nozione di parte legittimata in senso sostanziale rispetto alla parte resistente, individuata nell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato o non ha emesso l’atto richiesto (silenzio rifiuto). Secondo un’interpretazione letterale dell’art. 10, legittimato passivo è il soggetto che “ha emesso l’atto” notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell’attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale. Ne consegue che la società Tre Esse Italia non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici regionali con l’odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune di Guidonia Montecelio, soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018)”. A fronte del richiamo della TRE ESSE ITALIA srl ad altre pronunce della Corte tra cui la n. 26401/2019 merita rimarcare che tali pronunce non hanno riferimento specifico all’ipotesi di cui invece si tratta qui e nella ricordata pronuncia 20954/2019 (ed anche nella ordinanza, conforme a quest’ultima, n. 13633/2020) di atti emessi, sottoscritti e notificati al contribuente direttamente dal Comune impositore;

2. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

3. le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società Tre Esse Italia srl a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità/liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge ed oltre esborsi pari a Euro 200,00;

ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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