Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16760 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12129-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/2010 della COMM.TRIB.REG. DEL FRIULI

VENEZIA GIULIA , depositata il 19/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di B.B. vennero emessi due avvisi di accertamento per l’anno 2002 sulla base di p.v.c. nel quale si contestava l’illecito utilizzo di manodopera dipendente fornita da un soggetto di nazionalità slovena, simulando un contratto di appalto onde eludere i divieti di cui alla L. n. 1369 del 1960. Ai fini IRAP si procedeva alla determinazione del maggior valore della produzione netta ed ai fini IVA veniva accertata l’indebita detrazione dell’imposta di cui alle fatture di acquisto. La CTP accolse l’impugnativa proposta dalla contribuente. L’appello dell’Ufficio venne parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla base della seguente motivazione per quanto rileva nella presente sede.

Deve escludersi l’esistenza di contratto di appalto trattandosi di interposizione di manodopera. Il vero datore di lavoro è chi effettivamente utilizza le prestazioni lavorative. “Una volta assunta la tesi dell’omessa effettuazione di ritenute D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 23 da parte dell’appaltante B&B sull’importo di Euro 67.317,83 ne deriva necessariamente che essendo quell’importo trattato come retribuzione, esso non può al contempo essere considerato acquisto deducibile IVA, con la conseguenza che il rilievo dell’Ufficio sulla ripresa a tassazione dell’IVA deve essere rigettato. Relativamente a quanto sopra assunto in ordine alla ritenuta qualificazione del detto importo di Euro 67.317,83 come retribuzione, ne deriva ad ogni effetto la relativa connessa IRAP”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che non si comprende perchè la CTR, dopo avere riconosciuto che l’importo corrisposto dalla contribuente aveva natura di retribuzione, e che non poteva al contempo essere considerato acquisto deducibile IVA, abbia escluso la legittimità della ripresa a tassazione dell’IVA, nonostante l’operazione fosse estranea al campo di applicazione dell’imposta in questione. Aggiunge che si è in presenza di motivazione apparente in quanto incomprensibile e le espressioni adoperate sembrano riferirsi a fattispecie completamente diverse.

Il motivo è fondato. Afferma la CTR, con riferimento alla natura dell’importo corrisposto dalla contribuente, che “essendo quell’importo trattato come retribuzione, esso non può al contempo essere considerato acquisto deducibile IVA, con la conseguenza che il rilievo dell’Ufficio sulla ripresa a tassazione dell’IVA deve essere rigettato”. La motivazione è affetta da un’irriducibile antinomia fra affermazioni inconciliabili. Per un verso si riconosce che l’importo è stato corrisposto a titolo di retribuzione e che dunque non possa essere considerato acquisto deducibile ai fini IVA. Per l’altro si reputa illegittima la ripresa fiscale relativa all’IVA di cui alle fatture in questione per essere stata indebitamente detratta stante la natura di retribuzione dell’importo corrisposto. Si tratta all’evidenza di affermazioni logicamente inconciliabili che rendono inesistente sul punto la motivazione.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 19, L. n. 1369 del 1960, art. 1, e D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 18 e 28 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che una volta qualificata la corresponsione dell’importo a titolo di retribuzione per lavoro dipendente le relative somme non rappresentano corrispettivo per prestazioni di servizi, a titolo di contratto d’opera, appalto, ecc. (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3) e non sono dunque sottoponibili al regime IVA.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4, 5 (applicabile ratione temporis) e 11 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. Osserva la ricorrente che la CTR, pur riconoscendo in ordine all’IRAP la legittimità della deduzione dei costi per prestazioni lavorative, ha ridotto l’importo recuperato a tassazione da Euro 72.256,13 a Euro 67.317,83. Aggiunge che l’Ufficio ai fini IVA non aveva tenuto conto per l’anno 2002 di un fattura emessa dal soggetto estero in data 31 dicembre 2002 per Euro 4.938,30 in quanto contabilizzata nel 2003 e rientrante pertanto nella relativa base imponibile, mentre della stessa si era tenuto conto ai fini IRAP per il 2002, trattandosi di compensi per prestazioni di lavoro erogate in tale annualità, sicchè errata era la determinazione dei componenti rilevanti ai fini IRAP da parte della CTR.

Il motivo è inammissibile. Esso muove da un presupposto di fatto rispetto al quale non risulta un corrispondente accertamento del giudice tributario. Questi ha determinato in Euro 67.317,83 l’importo corrispondente alla retribuzione per l’anno in questione. Trattasi di affermazione censurabile con la denuncia di vizio motivazionale. In mancanza di tale denuncia l’esame del motivo implicherebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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